Dichiarazione dei redditi – redditi da fabbricati

Dichiarazione dei redditi – Concetto di abitazione principale

Abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l’immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale.

La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti.

È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

Dichiarazione dei redditi – Canoni di locazione e morosità

Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Dichiarazione dei redditi – Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'articolo 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1999, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2008.

Dichiarazione dei redditi – Immobili locati a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto

Per i proprietari di immobili locati a soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di disagio abitativo individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, numero 9 e che sono destinatari della sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, è stato previsto che il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione e, pertanto, dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2009.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto Legge numero 158 del 20 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 199 del 18 dicembre 2008, ha previsto, al comma 1, il differimento al 30 giugno 2009 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall'articolo 22-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31) per le particolari categorie sociali individuate dal sopracitato articolo 1 della legge numero 9/2007 e, al comma 2, l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge numero 9/2007.
Si precisa che il suddetto differimento della sospensione è stato limitato ai comuni di cui all'articolo 1, c. 2 del decreto-legge 27 maggio 2005, numero 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, numero 148.

L'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, numero 9 nell'individuare le categorie sociali che si trovano nelle particolari condizioni di disagio abitativo ("...categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE numero 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 40 del 18 febbraio 2004 …. ) precisa che i conduttori devono possedere un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro ed essere o avere nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero handicappati con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; pignoramento esattoriale, fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

30 Dicembre 2009 · Giorgio Valli


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