Dichiarazione dei redditi – Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Redditi esenti da tassazione in quanto equiparati alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva

Sono esenti, cioè non costituiscono reddito, in quanto equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. numero 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

Altri redditi esenti da tassazione

Sono altresì esenti e quindi:

Borse di studio esenti da tassazione

Per quanto riguarda le borse di studio, non danno luogo a reddito:

Le rendite Inali sono esenti da tassazione

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

24 Aprile 2014 · Giorgio Valli




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2 risposte a “Dichiarazione dei redditi – Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”

  1. Anonimo ha detto:

    il pensionato che riceve una pensione risarcitoria (debito vitalizio dello stato) deve fare la dichiarazione dei redditi?

    • Se per pensione risarcitoria intende una pensione privilegiata ordinaria militare (menomazione della capacità di lavoro subita durante la prestazione del servizio di leva), allora essa non ha natura reddituale, non costituisce reddito e, pertanto, non va dichiarata fiscalmente.

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