Redditi esenti da tassazione in quanto equiparati alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva
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Sono esenti, cioè non costituiscono reddito, in quanto equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. numero 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
24 Aprile 2014 · Giorgio Valli
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il pensionato che riceve una pensione risarcitoria (debito vitalizio dello stato) deve fare la dichiarazione dei redditi?
Se per pensione risarcitoria intende una pensione privilegiata ordinaria militare (menomazione della capacità di lavoro subita durante la prestazione del servizio di leva), allora essa non ha natura reddituale, non costituisce reddito e, pertanto, non va dichiarata fiscalmente.