Dichiarazione dei redditi – oneri deducibili

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

Sono oneri deducibili  i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano fra gli oneri deducibili anche:

  • i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nell'anno di imposta con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

  • i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici ( assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Assegno di mantenimento corrisposto al coniuge legalmente separato

L'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge legalmente separato, anche se residente all'estero, costituisce un onere deducibile dal reddito nella misura in cui risulti da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non va dedotto, tuttavia, l'importo destinato al mantenimento dei figli. L'importo dell'assegno di mantenimento, per aver diritto alla deduzione, deve risultare da sentenza (o omologazione) di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Sono oneri deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Sono oneri deducibili le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'articolo 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del Testo Unico numero 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

  • all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ( "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Le spese sanitarie sono detribili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

  • coniuge;
  • figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
  • discendenti dei figli;
  • genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
  • genitori adottivi;
  • generi e nuore;
  • suocero e suocera;
  • fratelli e sorelle, anche unilaterali.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2010, in cui non sia certificato alcun importo al punto50, o di un CUD 2009 in cui non sia certificato alcun importo al punto46.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali.

25 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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3 risposte a “Dichiarazione dei redditi – oneri deducibili”

  1. michela ha detto:

    le assicurazini di qualunque genere sulla casa non si detraggono;)

  2. armando morgagni ha detto:

    buonasera,ho una domanda da sottoporvi:posso detrarre sul 730 le spese di assicurazione protezione rata mutuo / protezione incendio/, per acquisto 1 casa; fiducioso attendo vostre comunicazioni,un cordiale saluto armando morgagni tel.3393069314 ,via padre perilli,54 roma 00125

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