Dichiarazione dei redditi – comunicazioni di irregolarità

Le comunicazioni di irregolarità relative alla dichiarazione dei redditi

Il sistema delle comunicazioni di irregolarità nella dichiarazione dei redditi, riscontrate a seguito di verifiche e controlli, rappresenta un notevole passo avanti dal punto di vista della trasparenza e dello sviluppo del dialogo tra fisco e contribuente.

E' stato introdotto nel 2000 con lo scopo di informare il contribuente degli errori riscontrati, offrendogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.

Solo se il contribuente non risponde alla comunicazione oppure se l’ufficio, dopo aver ascoltato le sue ragioni, conferma l’addebito e il contribuente non paga quanto richiesto, si avvia la procedura di riscossione.

COME E PERCHÉ SONO EMESSE LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA'

La principale funzione delle comunicazioni di irregolarità è quella di rendere noti i risultati dei controlli, consentendo al contribuente di sanare in via bonaria eventuali incongruenze, e di evitare l’emissione delle cartelle e il relativo contenzioso.

Le comunicazioni di irregolarità possono derivare da un primo tipo di controllo cosiddetto automatico (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR numero 600 del 1973 sulle dichiarazioni dei redditi e 54-bis del DPR numero 633 del 1972 sulle dichiarazioni Iva): l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati relativi alla dichiarazione, provvede a controllarli sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria ( “liquidazione”).

Questo controllo consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Nel caso in cui dalla liquidazione emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, si provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione di irregolarità che segnala la presenza di errori e richiede chiarimenti, in modo da:

  • evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
  • regolarizzare gli aspetti formali;
  • consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all'Amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.

Se invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che lo tranquillizza sull’esito dell'esame.

Le comunicazioni di irregolarità possono derivare anche dai controlli eseguiti sui versamenti dovuti prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d’imposta che quella Iva, nonché quella dei redditi).

Le comunicazioni di irregolarità possono scaturire infine anche dal controllo formale effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR numero 600 del 1973. Questo tipo di controllo delle dichiarazioni prevede un’attività degli uffici che riguarda le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia.

Tale controllo è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.

A tal fine il contribuente, tenuto alla conservazione dei documenti probatori dei dati dichiarati (fino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi), è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Segue un quadro riassuntivo sui controlli e sulle comunicazioni di irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi

quadro-controlli-e-comunicazioni-quater1

Per fare una domanda sulle comunicazioni di irregolarità,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

5 Dicembre 2012 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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81 risposte a “Dichiarazione dei redditi – comunicazioni di irregolarità”

  1. alessandra ha detto:

    qualcuno mi sa dare la definizione di “ruolo”?

    • cocco bill ha detto:

      Il Ruolo è un elenco di Contribuenti Debitori che devono pagare un’imposta, una tassa, un contributo, una sanzione, un canone o altro e che non hanno versato o potuto versare direttamente all’ENTE Creditore (Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo, Cassa di Previdenza Professionale etc.).

      Il Ruolo, ovvero l’elenco dei Contribuenti Debitori è formato, cioè creato, dagli Enti Creditori, cioè Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo, Cassa di Previdenza Professionale etc.

      L’ENTE Creditore, per tale motivo denominato “IMPOSITORE”, con cadenza periodica, predispone il ruolo e lo invia all’Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base del domicilio fiscale dei Contribuenti affinché sia gestita la riscossione di quanto dovuto.

      L’Agente della Riscossione, ricevuto il ruolo, provvede alla stampa ed alla notifica della cartella esattoriale che contiene la richiesta di pagamento del debito dovuto.

  2. Serena ha detto:

    Grazie mille!

    • cocco bill ha detto:

      Di nulla. Non per fare il precisino, Serena, ma l’avv.Roberto Ruo su queste cose è bravissimo e preparato. L’aiuterà senz’altro meglio di quanto non possa fare io.

  3. Anonimo ha detto:

    se un condomino per l’installazione di un nuovo ascensore paga anche per altri condomini rinunciatari può egli dedurre del 36% secondo le normative
    vigenti, su tutto l’importo versato oppure considerare la sua individuale
    quota relativa soltanto al suo appartamento ?
    Ho urgente bisogno di risposta

    • cocco bill ha detto:

      No, non è possibile.

      Possono usufruire di tale agevolazione coloro che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

      Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

  4. Anonimo ha detto:

    si puo’ rateizzare anche dopo l’avviso di 5 giorni?

    • cocco bill ha detto:

      Sì, certamente. La rateizzazione del pagamento è effettuabile in qualsiasi fase del procedimento di riscossione coattiva.

  5. alessandro ha detto:

    Buongiorno,

    mi e arrivata una lettera da equitalia cerit senza raccomandata di una cartella tributaria relativa a due multe (cod 5241 e 5243)relative all’ anno 2005 con data di notifica del 17/04/2008. Volevo sapere se è regolare ricevere una tale cartella senza raccomandata e inoltre mi risulta essere la prima volta che vengo a conoscenza di tali multe non essendomi mai arrivato a casa nessuna comunicazione in merito.
    Posso fare ricorso?

    Grazie per la gentile collaborazione
    Alessandro

    • cocco bill ha detto:

      Non si tratta di una cartella di pagamento, ma di una intimazione di pagamento.

      La cartella le è stata già notificata. Forse per compiuta giacenza.

      Si rechi negli uffici Equitalia di zona ed acquisisca le informazioni necessarie a comprendere come sono andate in realtà le cose.

  6. Andrea D.G. ha detto:

    Circa un anno fa, ho scoperto tramite verifica che il mio commercialista non ha versato ne tasse ed IVA relativi al periodo dal 1989 al 1996.Tale persona ha truffato diversi clienti ed ora non è reperibile.
    Ad oggi io mi ritrovo con cartelle esattoriali aperte per un valore di
    € 100.000,00 circa. Visto che mi piacerebbe sistemare la situazione, nonostante la causatività di ciò non sia mia, vorrei sapere l’iter burocratico che devo intraprendere ed eventuali leggi che possono esistere per avere una tutela riguardo tale truffa che ho subito.
    Grazie per l’attenzione
    Andrea D.G.

    • cocco bill ha detto:

      Nel caso in cui la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali (nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423), il contribuente truffato può chiedere la sospensione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi.

      Per godere di questa agevolazione il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio un’istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all’Autorità giudiziaria o all’ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e degli interessi iscritti a ruolo.

      Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell’illecito.

      Se l’imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse.

      Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un’azione di risarcimento del danno davanti al giudice civile.

  7. cocco bill ha detto:

    Mi spiace, ma non sono in grado di darle risposta.

  8. florica ha detto:

    salve momentaneamente sono disoccupata,ma nel 2009 ho lavorato per 4 mesi con contratto a tempo determinato.adesso dovrei presentare il 730? o l’unico?grazie. ho gia’ ricevuto il cud del mio ex datore di lavoro,dovrei percepire anche il cud dell’inps visto che ho percepito la disoccupazione ordinaria? grazie

  9. Marco ha detto:

    Buonasera, mio padre si è presentato all’agenzia entrate in quanto aveva ricevuto raccomandata per irregolarità della dichiarazione dei redditi Unico PF 2008. Dal colloquio è emerso che nel trasferimento del plico dalla banca (dove lo aveva consegnato) all’agenzia entrate, si sono “persi” alcuni campi da mio padre compilati (non risulta quindi alcun credito) risultando quindi, nessun reddito da pensione, nessuna casa di proprietà, solamente il quadro familiari a carico. Il funzionario dell’agenzia non ne vuole sapere (e la banca pure) per cui non sappiamo cosa fare per non rimetterci i soldi che dovevano essere a credito ed adesso si moltiplicano a debito. Grazie!

    • cocco bill ha detto:

      No so cosa dirle. Mi lascia un pò perplesso la possibile perdita di “campi” della dichiarazione dovuti a trasmissione telematica. in virtù del fatto che esistono collaudate procedure di controllo.

  10. giuseppe ha detto:

    buon giorno , ho venduto il mio bar dopo 20 anni di attivita pagando le fasse regolarmente e lavorando per 14 ore al giorno, per 100.000 euro e mi sono trasferito in francia sulla costa azzurra , ho aquistato un piccolo bar con parte dei soldi della vendita e qualche debito ; adesso il commercialista dice che devo allo stato il 42 per cento della vendita !!!
    assurdo !! non li ho
    ora che sono residente in francia iscritto all AIRE , e non possiedo nulla in italia , il fisco italiano cosa puo fare ?
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Non ho notizia dell’esistenza di eventuali accordi bilaterali italo francesi o in ambito UE, per la riscossione coattiva dei crediti erariali e contributivi.

  11. Anonimo ha detto:

    Salve, sono un amministratore di una s.r.l. in liquidazione che gestiva una struttura turistica. Mi sono rifiutato di pagare per tre anni la TARSU è ho impugnato le cartelle sono in attesa della fissazione dell’udienza di appello, nel frattempo Equitalia mi sta inviando i solleciti di pagamento del triennio. Cosa rischio come amministratore? Grazie mille Francesco

  12. cesarino ha detto:

    Mia moglie supera di poco il reddito di euro 2.840 e non è più a mio carico. Ora deve sostenere cure odontoiatriche di euro 9.000. Posso detrarle io per l’intero importo o parte di esso? Ringrazio per la eventuale risposta ricevuta. Cesare

    • cocco bill ha detto:

      Il rigo E2 del modello 730 può essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

      La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo. Che dunque dovrà essere compilato da sua moglie.

  13. Daniela ha detto:

    eisiste la possibilità on line di consultare lo stato di una cartella di pagamento per iscrizione a ruolo, derivata da sanzione amministrativa, ma per la quale è stata effettuata dall’ ufficio ente creditore uno sgravio totale dato che la sanzione è stata pagata entro i termini?

    • cocco bill ha detto:

      E’ possibile utilizzare l’Estratto conto, il servizio on line di Equitalia che permette di consultare la posizione debitoria a partire dall’anno 2000.

      Ovviamente, i tempi di aggiornamento delle posizioni di sgravio che vengono comunicate ad Equitalia dipendono dall’ente impositore (nella fattispecie il comune di residenza).

  14. fabio ha detto:

    Salve ho un problema di mancato pagamento del bollo auto la scadenza era dicembre 2008 e per tutto il 2009 non ho pagato. Oggi 5 marzo 2010 ho pagato il bollo dandomi nella ricevuta la scadenza dicembre 2010 quindi ho saltato solo 1 anno. Le domande sono: ” Posso pagare il bollo auto dell’ anno precedente e se è si dove ( posso farlo anche nei tabacchini?) e entro quanto tempo? ” Oppure non posso pagare e devo aspettare entro 3 anni l’ avviso di pagamento sempre se arriva altrimenti va in prescrizione credo in gennaio 2012? Grazie mille

    • cocco bill ha detto:

      Delle due la seconda. Ma tre o cinque anni dipende dalla Regione.

      E comunque la prescrizione non va da sola, ma bisogna farla valere con ricorso.

  15. ORIANNA ha detto:

    ho acquistato il 27/07/2007 appartamento per mio figlio ,non sposato

    pagato con assegni e non ho stipulato un mutuo,

    mio figlio ha preso la residenza per beneficiare dei diritti prima casa.

    in settembre 2009 si sposa con una ragazza che ha acquistato una casa come prima casa e paga il mutuo.

    decidono di comprare una casa piu grande.
    lei vende la sua e deve stipulare un mutuo prima casa.

    domande
    mio figlio puo’ beneficiare della detrazione quota interessi al 50%, se e’ garante con il suo stipendio del pagamento delle rate del mutuo?
    c’e una possibilita’ di rogitare la casa beneficiando entrambi dei diritti della prima casa, anche se la sua non l’ha ancora venduta e visto che l’ha acquistata senza stipula di mutuo?
    se si intestano entrambi in questa casa, le spese di rogito e di notaio come sono calcolate?

    conviene fare un atto al momento del rogito per potere subentrare ,trascorsi 5 anni dal 2007, nella proprieta’ della casa?

    • cocco bill ha detto:

      La possibilità di detrazione degli interessi passivi è concessa ai cointestatari del mutuo, purchè la casa sia definibile come abitazione principale.

      La possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa, è concessa ai proprietari qualora sussistano le seguenti condizioni:

      a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.

      b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

      c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

      Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.

      Per gli onorari del notaio occorre farsi fare un preventivo.

  16. Giuseppe ha detto:

    la mia ex moglie nel mese di maggio del 2009 ha presentato tutte le spese mediche e sportive al suo datore di lavoro, relative ai figli minorenni, usufruendo successivamente del rimborso. La presentazione dei documenti di spesa l’ha fatta a mia insaputa, senza che io potessi usufruire della detrazione a me spettante al 50%, in caso di coniugi separati. Come posso fare per avere giustizia “fiscale” ? Anticipatamente ringrazio. Giuseppe

    • cocco bill ha detto:

      Può presentare quest’anno (2010) un modello unico (dichiarazione integrativa a favore) in cui inserisce le spese sostenute dalla sua ex moglie (se le conosce) riportandole nella misura del 50% ed ottenendo la detrazione che le spetta.

      Nei confronti della sua ex moglie verrà disposta, previo accertamento, l’irrogazione delle sanzioni previste e la restituzione delle detrazioni non spettanti.

  17. nelly Fatari ha detto:

    Buongiorno,
    ho ricevuto una sfilza di cartelle esattoriali ( dal 2004 ad oggi), presumibilmente perchè, ho beneficiato delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% in questi anni, mentre il mio ex marito lo faceva per il 50%. Dico “presumibilmente, perchè neanche all’ufficio dell’agenzia delle entrate mi hanno saputo dire esattamente di cosa si trattasse. Preciso che i figli sono stati sempre affidati esclusivamente a me e che, secondo quello che ho saputo, a me spetti la totale detrazione almeno per gli anni 2007 /2008/2009,, e cioè da quanto e’ entrata in vigore la finanziaria che lo prevedeva. Ma per gli anni indietro non so cosa preveda la normativa.In ogni caso ho presentato un ricorso tutelativo alla agenzia delle entrate.Attendo di sapere cosa devo aspettarmi. RingraziandoVi dell’attenzione, Vi saluto cordialmente!

    • cocco bill ha detto:

      Per gli anni 2007 e seguenti, essendo stato suo figlio affidato a lei, suo marito non poteva fruire della detrazione, neanche nella misura del 50%.

      Per gli anni precedenti suo marito aveva diritto ad una detrazione del 50%.

  18. Elena ha detto:

    Buonasera, vorrei sapere se un figlio non fiscalmente a carico contribuisce al cumulo del reddito e dunque, se tale reddito va nella dichiarazione dei redditi dei genitori. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

    • cocco bill ha detto:

      No, non c’è alcun cumulo ai fini della dichiarazione dei redditi IRPEF.

      Probabilmente suo figlio dovrà presentare una dichiarazione propria e certamente i suoi redditi influiranno nella dichiarazione sostitutiva unica per il nucleo familiare.

  19. giuseppe ha detto:

    Salve, devo presentare al mio datore di lavoro (sono un dipendente AUSL) il modello per le detrazioni d’ imposta.Posso anche per il 2010 porre mio figlio al 100% a mio carico visto che tra me e mia moglie sono io che posseggo il reddito Piu’ elevato (lei ha un contratto part-time) e visto che entrambi ne siamo d’accordo? é ancora in vigore la legge che l’anno scorso lo consentiva?

  20. MARIA ha detto:

    La mia amica lavora e vive con la mamma (separata) e con la sorella (minorenne).
    Nè la mamma, nè la sorella hanno reddito.
    Possono essere considerate a suo carico e pertanto beneficiare della detrazione fiscale ?
    GRAZIE MILLE

  21. ALESSANDRA ha detto:

    Controllando la carte che l’ INPS ha inviato a mio papà mi sono accorta che c’è scritto che lui beneficia delle detrazioni di imposta per mia mamma ma quest’ ultima non ne ha diritto in quanto beneficia di una pensione. La mia domanda è: adesso che l’ INPS analizzerà questa faccenda puo’ chiedere a mio papà gli arretrati e se si per quanti anni? Io chedo che ci sia un massimo di anni per i quali possono richiedere la restituzione delle somme in fondo l’ errore non è stato nostro bensi’ o dell’ INPS che non ha controllato le carte o dei sindataci che le hanno compilate erroneamente. Attendo vs risposta.
    Grazie e saluti.

  22. Anonimo ha detto:

    salve a tutti . mi e’ arrivata una cartella di notifica dall’agenzia delle entrate per il mancato pagamento dell’imposta di registro di un contratto di locazione del 2006. all’epoca io ero l’inquilina e ricordo di aver pagato solo il primo anno, dopo due anni ho disdetto il contratto di locazione senza avvisare l’agenzia delle entrate per la cessazione anticipata, perche’ non ne ero neanche a conoscenza su come fare. oggi la proprietaria ha pagato l’ intero importo per la mancata registrazione ma non so se ha pagato la cessazione. se io nin volessi pagare più niente mi puo’ succedere qualcosa.

    • cocco bill ha detto:

      Non pagare una cartella esattoriale? Le solite conseguenze di riscossione coattiva: ipoteca sulla casa, pignoramento dello stipendio o della pensione, fermo amministrativo dell’auto.

  23. Anonimo ha detto:

    buongiorno .
    lavoro c/o una azienda italiana ( SpA ) filiale di una multinazionale americana .
    il 12 maggio 2005 sono state ” omaggiate ” a ciascun dipendente cinquanta stock option .
    in data 02/02/2010 ho esercitato il diritto di opzione sulle mie cinquanta stock option .
    l’azienda sostiene che il mio ” ricavato ” debba essere inserito in busta paga et assoggettato ( non agli oneri previdenziali ) al lordo dei costi imputati per l’operazione , all’aliqupota irpef marginale , in quanto trattasi di un bonus ….
    E’ pur vero che in questi ultimi anni la legislazione fiscale in materia ha subito svariate modifiche … ma considerando che il valore nominale iniziale delle azioni ( maggio 2005 ) era di 2.295 dollari americani ( cioè sotto il tetto dei quattro milioni di vecchie lire ) et che la ” regalia ” ha riguardato la totalità dei dipendenti … DOMANDA :
    è corretto quanto sostenuto dall’azienda in merito al trattamento fiscale di cui sopra ?

    grazie per le risposte .

  24. vito ha detto:

    vorrei sapere se la gerit puo pignorare e vendere all’asta un immobile che ho in compropieta con mio fratello , avuto in donazione da genitori viventi. Se si( ossia se puo pignorare) como posso evitare questa azione

    • cocco bill ha detto:

      La Geriti può pignorare e vendere all’asta l’immobile.

      Si può evitare la vendita coattiva saldando il debito (più interessi e spese).

  25. Misterx ha detto:

    salve a tutti, mi è arrivato un avviso di accertamento per Tarsu non pagata,dell’anno 2004, avrebbe dovuto arrivarmi entro il 5 anno successivo, cioè entro il 31 dicembre 2009.Ma mi è stata notificata il 5 gennaio 2010, con doppio timbro postale, cioè quelo di partenza, ha la data del 30 dicembre 2009 però della posta di salerno!Ho chiesto tramite l autotutela a comune l’annullamento del credito perchè prescritto, ma mi è nsttao risposto con missiva, che in base ad una sentenza della corte costituzionale, per il notificante vale il giorno del deposito alla posta, quindi in questo caso specifico, il comune sarebbe in termini in quanto ha depositato questo avviso il 30 dicembre 2009 ad un ufficio postale lontano 600 km da casa mia, tanto che poi la notifica mi è arivata il 5 gennaio 2010!Questo credito del comune è prescritto, o vale il principio da loro enunciato?se è Prescritto mi potreste x favore dare delle notizie o indicare i numeri di qualche sentenza da poter inserire nel ricorso eventuale.Grazie già da ora,.,

    • cocco bill ha detto:

      La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall’avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza della notifica.

      Più volte la giurisprudenza si è espressa sull’importanza della redazione dell’avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95.

  26. Davide ha detto:

    Domanda semplicissima : il sollecito di pagamento dei tributi proveniente dall’ Esatri è possibili che arrivi con una busta semplicissima , senza raccomandata , e con affrancatura ” Poste Italiane – Posta massiva ” ?

  27. alessio ha detto:

    buonasera,
    sono entrato da pochi mesi in una srl di recente costituzione,come socio di
    capitale con una quota del 10%. La suddetta societa’ ha 10 dipendendi e un capitale sociale di € 30.000. Giorni fa mi sono accorto che l’amministratore
    non versa interamente i contributi inps e inail per i dipendenti, ma solo una piccola parte. Vorrei sapere, gentilmente, che rischi corro e cosa mi conviene fare.
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Le conviene uscire dalla società quanto prima. Corre il rischio di dover pagare il 10% dei contributi previdenziali evasi (più interessi e sanzioni).

    • alessio ha detto:

      Mi scusi ancora,
      le chiedo , per i “danni” che purtroppo sono gia stati fatti,che cosa
      avverra’ praticamente relativamente alla mia persona.
      grazie

    • cocco bill ha detto:

      Vede Alessio, un socio di srl è responsabile dei debiti assunti dalla società fino a capienza di capitale e nella quota detenuta.

      Dunque lei dovrebbe rispondere fino a 3000 euro al massimo, in teoria.

      Ma l’Italia è piena di soci di srl inconsapevoli, indebitati e chiamati a rispondere di debiti ingenti.

      Perchè la responsabilità limitata è riconosciuta solo in diretta conseguenza di fattori connessi all’alea di conduzione di un’azienda.

      Se la società vende polli al dettaglio e ne acquista 10 tonnellate ed il fornitore all’ingrosso li vende a credito, e poi il giorno dopo scoppia l’aviaria, lei risponde fino a 3000 euro. L’operazione è corretta dal punto di vista imprenditoriale ed il fornitore si è assunto dei rischi ben sapendo che aveva a che fare con una società di capitale responsabile fino a 30 mila euro.

      Ma se vengono omessi i contributi INPS e la società fallisce, l’INPS corrisponde al lavoratore il dovuto in termini di contributi e TFR. Poi li richiede ai soci. E questi si salvano solo se riescono a dimostrare che i contributi evasi se li intascava l’amministratore …

      Altrimenti i soci pagano i debiti della società con i propri beni personali (immobili, conti correnti ecc..).

  28. MARIO ha detto:

    Mia figlia psicologa vorrebbe fatturarmi una sua prestazione.Domanda: pagando regolarmente la fattura potrei portarla in deduzione nella mia dichiarazione dei redditi?
    Mia figlia è residente in una città diversa dalla mia e dichiara
    separatamente i suoi redditi.
    Grazie,cordiali saluti

    • cocco bill ha detto:

      Non c’è nessuna legge che preclude ad una figlia di fatturare una prestazione professionale al proprio genitore.

      Piuttosto mi preoccuperei di verificare se la spesa sostenuta possa essere detratta per il 19% come spesa sanitaria. Ma questo potrà chiederlo a sua figlia che ne saprà certamente più di me.

  29. sandan ha detto:

    Salve, in data molto recente (due giorni fa) ho avviato una impresa individuale con il regime dei minimi adempimenti fiscali. Mi occupo di gestione e manutenzione di beni immobili e aree verdi. Non ho ancora compilato la mia prima fattura perchè ho difficoltà a capire qual è il modo esatto di farlo: quali dati devo inserire? Va bene un blocco ad una aliquota (due copie)? E quali dichiarazioni e/o versamenti? E’ meglio mettere le carte in mano ad un commercialista o posso farne veramente a meno (…a detta di qualcuno…)? Grazie, grazie mille.

  30. Alfredo ha detto:

    Salve,
    il fabbricato dove abito ha subito distacchi di cornicioni e rivestimenti esterni ed è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco in attesa di lavori di ristrutturazione. Posso usufruire della detrazione del 36% per tali lavori? In caso affermativo è obbligatorio ricostituire la parte di facciata danneggiata con le stesse mattonelle (ormai impossibili da reperire sul mercato) o si può semplicemente intonacare variando così il colore? Il fabbricato ha 4 piani e tre proprietari (tre fratelli, uno proprietario del 1°, uno del 2° ed il terzo proprietario degli altri due) e non è costituito condominio: come si possono ottenere le detrazioni per tutti i proprietari?
    Grazie per l’attenzione che vorrete accordare.

    • cocco bill ha detto:

      E’ opportuno costituire un condominio, altrimenti la faccenda si complica.

    • Alfredo ha detto:

      Se si costituisse il condominio, si potrebbe accedere alle detrazioni variando la facciata, ovvero intonacando senza ripristinare le mattonelle?

    • Alfredo ha detto:

      Mi scuso per l’insistenza, ma mi è sembrato di capire che la norma per questo tipo di lavori prevede la risistemazione della facciata come era in origine. Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Si è così, infatti se l’intervento è classificato come manutenzione straordinaria.

      Ma può essere anche definito, nelle pratiche DIA, ASL e nelle comunicazioni al Centro Operativo ADE, come un intervento di ristrutturazione edilizia.

      Fra i lavori di ristrutturazione edilizia sono compresi tutti quelli finalizzati a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Come, appunto, la modifica della facciata.

      La ratio della differenziazione non è solo burocratica. L’intervento di ristrutturazione edilizia (con la modifica della facciata per quanto attiene colori e materiali) obbliga il condominio a chiedere le necessarie autorizzazioni. Se con la DIA si chiede la ristrutturazione edilizia (e quindi la modifica della facciata) ed il Comune non nega l’assenso, vuol dire che quella modifica non contrasta con vigenti normative anche di vincolo architettonico.

      Ottenute le previste autorizzazioni alla modifica, l’intervento rientrerà fra quelli ammessi a detrazione del 36% IRPEF delle spese sostenute dai condomini.

  31. Clelia ha detto:

    Avrei bisogno di sapere entro quando bisogna fare il cambio di residenza per non dover pagare l’ici come casa non principale.
    Ho acquistato casa a fine ottobre ora mi viene richiesto il pagamento dell’ici per novembre / dicembre e parte di gennaio in quanto ho fatto il cambio di residenza a gennaio inoltrato tramite il ravvedimento operoso
    Grazie per l’attenzione.

    Clelia

    • cocco bill ha detto:

      Proprio perchè ha fatto il cambio di residenza a gennaio ha dovuto pagare novembre e dicembre.

      Se avesse preso ad ottobre la residenza, non sarebbe accaduto.

  32. teresa ha detto:

    salve
    ma come faccio a sapere se la cartella è andata in prescrizione?’
    io ho cartelle equitalia che mi sono arrivate a casa nel 2001,,possono essere già prescritte?
    che confusione,,,

    • cocco bill ha detto:

      Le cartelle del 2001 si prescrivono nel 2011 se nel frattempo Equitalia non le manda una intimazione di pagamento o non avvia azioni di riscossione coattiva, anche infruttuose.

  33. salvatore ha detto:

    mio figlio è titolare di partita iva ma il suo reddito non supera 2.840 € e non risiede con me, ho diritto alla detrazione per figlio a carico? grazie

    • cocco bill ha detto:

      Certamente. La non convivenza non costituisce ostacolo per la detrazione fiscale per figlio a carico.

      Piuttosto mi preoccuperei di verificare che effettivamente il reddito lordo di suo figlio non superi i 2840,51 euro.

  34. daniele cesano ha detto:

    In data 19.02.2010 la banca mi ha avvisato che in tale data mi era stata iscritta una ipoteca legale del valore di euro 156.000
    Informatomi risulta esserci a mio carico un avviso di accertamento sintetico da redditomtro per i redditi 2003 del valore di euro 28.000.
    Avviso di accertamento notificatomi ai sensi dell’art.140 il 30.07.2007.
    Il sottoscritto non ha mai ricevuto e non e’ mai stato informato del predetto
    accertamento.
    Agli atti del Comune infatti risulta che non ho mai ritirato nulla.
    Premetto che ho la residenza in Sardegna ma vivo e lavoro a Milano.
    Ora mi prospettano due soluzioni
    – chiedere la rateazzizazione e pagare
    – appellarmi con autotutela chiedendo l’invalidita’ della notifica (qui i pareri sono dubbi)
    in quanto posso rischiare il pignoramento di una parte dell’immobile.

    grazie
    saluti

    • cocco bill ha detto:

      L’ente impositore deve conservare copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento.

      Con difetto di notifica dell’atto inutile invocare l’autotutela. Bisognerebbe ricorrere.

      Ma manca un passo. Per procedere con l’iscrizione di ipoteca è necessario che l’importo preteso con l’avviso di pagamento sia stato iscritto a ruolo e che le sia stata notificata cartella di pagamento.

      Lei ha ricevuto notifica della cartella di pagamento?

  35. Angela ha detto:

    Salve. Presentare istanza di sgravio o istanza in autotutela o presentare ricorso, dà diritto ad ottenere il rilascio da parte dell’ente impositore, in particolare l’Agenzia delle Entrate, ad un certificato di regolarità fiscale?
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Se l’istanza di sgravio è accordata e/o se il ricorso è vinto (non basta la sola presentazione) con sentenza passata in giudicato e/o sono stati utilizzati gli strumenti di acquiescenza o accertamento con adesione – in assenza di altri carichi fiscali pendenti – l’ADE può a richiesta, rilasciare certificato di “regolarità fiscale”.

      Al riguardo, con la Circolare n.34/E/2007, l`Agenzia delle Entrate ha precisato che gli Uffici locali possono certificare la regolarità fiscale quando, alternativamente:

      – nei confronti della stessa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti che si sono resi oramai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato;

      – in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell`Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione agevolata.

  36. raffaela ha detto:

    Il 10/03/2001 mi è stata notificata una cartella esattoriale relativa a tasse automobilistiche per l’anno 1993. In data 04/02/2010 la Serit Sicilia ha provveduto, tramite un pignoramento presso terzi, ad incamerare le somme.
    Posso chiedere il risarcimento, e se si, come?
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      La prescrizione della cartella esattoriale è decennale e si interrompe attraverso intimazioni di pagamento o l’avvio di provvedimenti di riscossione coattiva, anche infruttuosi.

    • Raffaela ha detto:

      La prescrizione della cartela è decennale ma se all’atto della notifica il credito è già prescritto (le tasse automobilistiche si prescrivono in 3 anni), la cartella non è già invalita?

    • cocco bill ha detto:

      No signora Raffaela. Per far valere la prescrizione bisogna fare ricorso, quando arriva l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale.

  37. carla ha detto:

    salve,
    mio padre è morto tre anni fa continuano ad arrivare bolli vecchi che abbiamo scoperto non essere stati mai pagati; volevo sapere se devo pagarli io in quanto sua erede oppure decadono dal momento che lui è morto?

    • cocco bill ha detto:

      In qualità di eredi siete obbligati a pagare tutti i debiti di vostro padre.

    • Anonimo ha detto:

      Se sei sicura che tuo padre non ha lasciato beni, ti consiglio di rinunziare all’eredità o presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale dell’ultimo domicilio di tuo padre.

      Se invece tuo padre ha lasciato dei beni puoi accettare l’eredità con beneficio d’inventario ed, in tal modo, risponderai dei debiti solo entro i limiti di quanto hai ricevuto. Ti ricordo che comunque se ci sono beni immobili hai l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla morte, per evitare di incorrere in sanzioni.

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