Dichiarazione dei redditi – detrazioni per ristrutturazione di immobili

Detrazioni per spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

  • le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • le spese di restauro e risanamento conservativo;
  • altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione non è più necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Ma i pagamenti relativi alle spese devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

La detrazione d'imposta è pari:

  • al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009;
  • al 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Si fa presente che per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione degli immobili deve essere ripartita in 10 rate di pari importo

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

  • il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella. Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento numero 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'articolo 1 della legge 449/97;
  • per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

  • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  • le ritenute di acconto operate sui compensi;
  • l'imposta di bollo;
  • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per fare una domanda sugli adempimenti fiscali necessari per avvio attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

1 Aprile 2010 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Una risposta a “Dichiarazione dei redditi – detrazioni per ristrutturazione di immobili”

  1. cinzia ha detto:

    buongiorno, sono proprietaria di un unico appartamento dove risiedono i miei figli
    ho fatto delle spese per la nuova caldaia detraibili al 55%.
    Posso avere le detrazioni sul 730 anche se non sono residente nel suddetto appartamento?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!