Dichiarazione dei redditi – le detrazioni per figli a carico

Dichiarazione dei redditi - quando il figlio può essere considerato fiscalmente a carico

E' considerato fiscalmente a carico, il figlio che nell'anno di imposta oggetto della dichiarazione ha percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2 mila e 840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Può essere considerato fiscalmente a carico il figlio che non convive con il contribuente o risulta residente all'estero, il figlio naturale, riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che sia o meno dedito agli studi o al tirocinio gratuito.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il figlio non deve superare per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  1. le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  2. la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  3. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98);
  4. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (articolo 13 della legge numero 388/2000 - Finanziaria 2001);
  5. il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Nel reddito complessivo, da prendere in considerazione per determinare la detrazione fiscale spettante per figlio a carico, deve essere incluso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Dichiarazione dei redditi - ripartizione della detrazione per figli a carico

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno: tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Naturalmente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  1. figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  2. figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Dichiarazione dei redditi - quando i figli a carico sono più di tre

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli a carico è superiore a tre, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.

Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare numero 19/E del 2012, par. 4.2).

Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

21 Gennaio 2013 · Giorgio Valli


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