Dichiarazione dei redditi – detrazioni per spese di istruzione e deduzioni per riscatto laurea

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Deduzioni per il riscatto della laurea

E' ammessa la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università. L’Agenzia delle entrate ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria; in questo caso, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest’ultimo spetta la detrazione pari al 19% dell’importo pagato.

Detrazioni per spese di istruzione

E' ammessa una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolata sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (sono compresi anche i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati). Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza dei seguenti corsi e master:

  1. Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.
  2. Corsi di dottorato di ricerca presso l’università.
  3. Corsi presso università libere; in questo caso, per la determinazione dell’importo detraibile, si applica un duplice criterio e cioè l’identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un’università statale e un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione.
  4. Master universitari: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati.
  5. Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio.
  6. Corsi SSIS per l’abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, in quanto assimilabili ai “corsi d’istruzione universitaria”.
  7. Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  8. Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.

Bisogna inoltre tener conto che, se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.

Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute.

Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Va infine precisato che la detrazione in esame deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le altre spese accessorie, sostenute per il compimento degli studi, quali, l’acquisto di materiale didattico. Al pari, non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero.

27 Marzo 2015 · Giorgio Valli




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