Dichiarazione dei redditi – precisazioni ADE su formazione docenti e scontrini acquisto farmaci

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Documentazione per la richiesta della detrazione per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti

Con riferimento alla detrazione per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado anche non di ruolo con incarico annuale, tenuto conto che il Caf non è in grado di sapere se una determinata spesa è finalizzata all'autoaggiornamento o alla formazione, si chiede se è possibile attribuire la detrazione previa autocertificazione del contribuente che oltre ad indicare lo status di docente dichiarerà la finalità dell'acquisto.

L'articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, ha previsto che, per l'anno 2008, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a capienza dell'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e la formazione. La detrazione spetta fino a un importo massimo di spesa di 500 euro.

La norma non definisce il significato di autoaggiornamento e formazione. Al riguardo, si ritiene che diano diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l'accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, softwer didattici, corsi di aggiornamento e seminari.

La riferibilità alla professione svolta dei beni e dei servizi acquistati e la qualità di docente di ruolo o di docente con incarico annuale devono essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

Le spese sostenute devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.

Scontrini acquisto farmaci

Nella prossima dichiarazione dei redditi si ripresenterà la problematica legata al contenuto degli scontrini comprovanti l'acquisto dei farmaci. La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l'indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario.

Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell'acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede.

Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l'autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sè e per i suoi familiari a carico.

L'articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio  2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario.

In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l'Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l'attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino.

L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, numero 159, ha previsto che "per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al DPR 22 dicembre 1986, numero 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti".

Pertanto, per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, così come modificati dalla legge numero 296 del 2006.

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21 Aprile 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Dichiarazione dei redditi – precisazioni ADE su formazione docenti e scontrini acquisto farmaci”

  1. affidi maria angela ha detto:

    vorrei sapere se il limite minimo per l’acquisto di farmaci è rimasto fermo a 250 euro. grazie

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