Dichiarazione dei redditi – tutte le detrazioni e le deduzioni per non pagare più del dovuto

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SPESE DETRAIBILI

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).  In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata.

Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.  In questo caso è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In questa ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico.

Dichiarazione dei redditi - Le detrazioni per coniuge figli ed altri  familiari a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che, nell'anno di imposta, hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche:

  •  le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  •  la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  •  il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi, introdotto dalla legge finanziaria 2008;
  •  il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

  •  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

  •  il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  •  i discendenti dei figli;
  •  i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  •  i generi e le nuore;
  •  il suocero e la suocera;
  •  i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  •  i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se nel corso dell'anno di imposta è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l'assistenza fiscale, dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 12 del TUIR.

In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Dichiarazione dei redditi - Detrazione per coniuge a carico

Nei casi contemplati ai punti a) e c) della lista riportata in basso, le detrazioni per il coniuge a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione per la situazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro .

  1. 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro ;
  2. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
  3. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Quelle che seguono le formule per la determinazione dell'effettiva detrazione spettante per il coniuge fiscalmente a carico, in relazione al reddito percepito dal dichiarante.

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE ( EURO)
non superiore a euro 15.000 800 - (110 X reddito complessivo)/15.000 (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000 690
da euro 29.001 a euro 29.200 700
da euro 29.201 a euro 34.700 710
da euro 34.701 a euro 35.000 720
                 da euro 35.001 a euro 35.100 710
da euro 35.101 a euro 35.200 700
da euro 35.201 a euro 40.000 690
da euro 40.001 a euro 80.000 690 X (80.000 - reddito complessivo)/40.000
oltre euro 80.000 0
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Dichiarazione dei redditi - Detrazione per figli a carico

La detrazione per ciascun figlio a carico è pari ad 950 euro. Questa detrazione è sostituita da altri importi correlati al reddito percepito dal dichiarante secondo i criteri di seguito illustrati.

  • 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.350,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
  • 1.620,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

  • 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
  • 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.550,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
  • 1.820,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

numero figli età figli importo detrazione per ciascuno figlio
(da rapportare alla percentuale di detrazione)
(1) (2) (3)
1 età inferiore a 3 anni 1220x(95.000-reddito complessivo)/95.000
età non inferiore a 3 anni 950x(95.000-reddito complessivo)/95.000
2 età inferiore a 3 anni 1220x(110.000-reddito complessivo)/110.000
età non inferiore a 3 anni 950x(110.000-reddito complessivo)/110.000
3 età inferiore a 3 anni 1220x(125.000-reddito complessivo)/125.000
età non inferiore a 3 anni 950x(125.000-reddito complessivo)/125.000
4 età inferiore a 3 anni 1.420x(140.000-reddito complessivo)/140.000
età non inferiore a 3 anni 1.150x(140.000-reddito complessivo)/140.000
5 età inferiore a 3 anni 1.420x(155.000-reddito complessivo)/155.000
età non inferiore a 3 anni 1.150x(155.000-reddito complessivo)/155.000
oltre 5 L’importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per altri familiari a carico (da rapportare alla percentuale di detrazione)

Di seguito la formula per rapportare al reddito la detrazione per altri familiari a carico.

750x(80.000-reddito complessivo)/80.000  (1)
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Dichiarazione dei redditi - Approfondimento su detrazioni IRPEF per i  familiari a carico

Articolo correlato qui.

Detrazione per lavoratori dipendenti e pensionati

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000 1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000 1.338 + [502 x (15.000 - reddito complessivo)] / 7.000
compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.338 x (55.000 - reddito complessivo) / 40.000 (4)
oltre euro 55.000 0
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
10 - se supera 23.000 ma non 24.000
20 - se supera 24.000 ma non 25.000
30 - se supera 25.000 ma non 26.000
40 - se supera 26.000 ma non 27.700
25 - se supera 27.700 ma non 28.000
REDDITI DI PENSIONE - SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 7.500 1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000 1.255 + [470 x (15.000 - reddito complessivo)] / 7.500
compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.255 x (55.000 - reddito complessivo) / 40.000 (4)
oltre euro 55.000 0
(1)  Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro
REDDITI DI PENSIONE - SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI
REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 7.750 1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000 1.297 + [486 x (15.000 - reddito complessivo)] / 7.500
compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.297 x (55.000 - reddito complessivo) / 40.000 (4)
oltre euro 55.000 0
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro

Dichiarazione dei redditi - Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute se sono state rimborsate nello stesso anno, come ad esempio:

  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

  •  le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ( "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Dichiarazione dei redditi - Detraibilità delle spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi cliniche, indagini radioscopiche e prestazioni specialistiche

Può essere portato in detrazione il 19 per cento delle spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi cliniche, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche ed altre spese sanitarie. Più in dettaglio, ecco a seguire, l'elenco delle prestazioni il cui costo è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

  •  prestazioni chirurgiche;
  •  analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  •  prestazioni specialistiche;
  •  acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  •  prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  •  ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto;
  •  acquisto di medicinali;
  •  spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 20/E del 13/05/2011);
  •  spese relative al trapianto di organi;
  •  importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  •  assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  •  prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  •  prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  •  prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

Dichiarazione dei redditi - Documentazione da conservare per fruire della detrazione per spese mediche

Per le spese sanitarie oggetto di detrazione occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

  •  per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  •  per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
  •  per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 104 del 1992.

Dichiarazione dei redditi - Detrazione spese mediche per altri familiari non fiscalmente a carico

Possono essere detratte le spese mediche sostenute per il familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico non può superare 6.197,48 euro.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per asili nido

La detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’asilo nido dei figli è ammessa per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui a bambino.

Dichiarazione dei redditi - Mutui acquisto prima casa » video esplicativo

Di seguito un video esplicativo sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi gravanti sul mutuo per l'acquisto prima casa. Buona visione.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per interessi passivi riconducibili a mutuo ipotecario

Possono essere detratti  gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni degli interessi passivi quando il mutuo è intestato a più soggetti - la procedura di ripartizione

Quando il mutuo è cointestato, ogni cointestatario può fruire esclusivamente della detrazione per la propria quota di interessi.

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Dichiarazione dei redditi - Importo massimo per cui spetta la detrazione degli interessi passivi del mutuo

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni degli interessi passivi per mutui di liquidità

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per interessi passivi relativi a mutui ottenuti entro il 31 dicembre 2000

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per interessi passivi mutui sostituzione, surroga e rinegoziazione

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l'acquisto della abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del decreto legge numero 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere paragrafo seguente “Detrazioni in seguito a rinegoziazione del contratto di mutuo”) il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni in seguito a rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse.

In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per interessi passivi mutui per ristrutturazione, acquisto immobili locati, trasferimento motivi di lavoro

Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per interessi passivi mutui  stipulati nel corso del 1993

Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per interessi passivi mutui  stipulati anteriormente al  1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

quadro riassuntivo detrazioni mutui

Dichiarazione dei redditi - Riscatto della laurea

Sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico.

Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e bonus mobili

Si rimanda a questa sezione per le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie  e per le agevolazioni "bonus mobili".

Dichiarazione dei redditi - Studenti fuori sede

Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, numero 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo su cui applicare la detrazione  non può essere superiore a 2.633 euro.

Dichiarazione dei redditi - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Rientrano fra le spese detraibili al 19% anche quelle sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

  • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
  • la causale del pagamento;
  • l'attività sportiva esercitata;
  • l'importo pagato;
  • i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Dichiarazione dei redditi - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Possono essere detratte le spese sostenute per i premi corrisposti in relazione a polizze assicurative sulla vita e contro gli infortuni:

  •  per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.  Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo a cui applicare la detrazione non deve complessivamente superare 630 euro.

Dichiarazione dei redditi - Spese per le quali spetta la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, le erogazioni liberali in favore degli enti non profit o i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli,  può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

Attenzione, però. I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Dichiarazione dei redditi - Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari

Si tratta dell'importo deducibile relativo ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese:

  • i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nell'anno di imposta con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
  • i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici ( assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Dichiarazione dei redditi - Assegno periodico corrisposto al coniuge separato o all'ex coniuge

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Dichiarazione dei redditi - Contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti preposti ai servizi domestici e familiari

Costituiscono oneri deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati per i soggetti preposti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Dichiarazione dei redditi - Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Sono deducibili le spese mediche generiche e  quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai disabili indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:

  •  assistenza infermieristica e riabilitativa;
  •  personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  •  personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  •  personale con la qualifica di educatore professionale;
  •  personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale ( "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

  •  coniuge;
  •  generi e nuore;
  •  figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
  •  suoceri e suocere;
  •  discendenti dei figli;
  •  fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  •  genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  •  nonni e nonne (compresi quelli naturali).

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; adempimenti fiscali necessari per avvio attività e regimi fiscali semplificati; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; pignoramento ed espropriazione esattoriale; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

31 Gennaio 2013 · Giorgio Valli


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