Dichiarazione dei redditi – Le deduzioni più comuni

Dichiarazione dei redditi e deduzioni - aspetti generali

La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge, come ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari. La deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia una espressa previsione normativa.

La deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) o in altre disposizioni di legge.

Gli oneri e le spese portate in deduzione abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo.

Per talune spese la deduzione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari e in taluni casi anche se gli stessi non sono a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità.

I contenuti dell'articolo sono stati liberamente estratti e sintetizzati dalla Circolare 7/E 2017 dell'Agenzia delle entrate: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016 » spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità. Il documento originale è stato allegato all'articolo, per comodità del lettore che volesse approfondire i contenuti qui trattati ed individuarne i riferimenti normativi.

Dichiarazione dei redditi 2017 periodo imposta 2016 - Deduzioni e detrazioni: chiarimenti ADE

Dichiarazione dei redditi - deduzioni per contributi previdenziali e assistenziali

Sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

Sono deducibili anche i contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi, i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria nonché i contributi previdenziali intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo di beneficiare del trattamento pensionistico.

Non sono deducibili le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi, i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto, le tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali e le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati.

Dichiarazione dei redditi - deduzioni per l'assegno periodico versato al coniuge separato o divorziato

Sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici effettuati al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Se l'importo indicato nel provvedimento è comprensivo anche della quota relativa al mantenimento dei figli si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli. La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all'altro coniuge.

E’ deducibile anche il cosiddetto contributo casa, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

La deduzione non spetta per le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato e per l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata.

Dichiarazione dei redditi - deduzioni per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e per il riscatto degli anni di laurea

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Il limite di deducibilità è, in linea generale, riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico. In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui egli risulta fiscalmente a carico.

18 Aprile 2017 · Giorgio Valli


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