Dichiarazione dei redditi – Chi può utilizzare il 730 e chi può fare dichiarazione congiunta

Perché conviene la dichiarazione dei redditi con modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  •  non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  •  non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
  •  ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  •  se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2013e non rientra nelle ipotesi di esonero.

In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.

Il modello 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2013.

Chi può presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 sono:

  1. pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  2.  persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  3.  soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  4. sacerdoti della Chiesa cattolica;
  5.  giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  6.  persone impegnate in lavori socialmente utili;
  7.  lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
    • al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
    • a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  8. personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
  9. lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  10.  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730, se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello UNICO, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  •  redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
  •  alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (redditi percepiti da eredi e legatari, imposte ed oneri rimborsati nel 2013).

Dichiarazione dei redditi con modello 730 - Dipendenti senza sostituto d'imposta

Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche 2014 e non possono utilizzare il Modello 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  •  nel 2013 hanno posseduto:
    • redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
    • redditi "diversi" non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730;
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
    • redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
  •  nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta modello 770 ordinario e semplificato;
  •  devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

La dichiarazione dei redditi congiunta con il modello 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  •  redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
  •  alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (redditi percepiti da eredi e legatari, imposte ed oneri rimborsati nel 2013).

e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il modello 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta, se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

Redditi diversi che possono essere dichiarati con il modello 730

  1. i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
  2. i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
  3. i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
  4. i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  5. i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo punto 8);
  6. i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
  7. le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro;
  8. i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
  9. gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.
  10. i redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

27 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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10 risposte a “Dichiarazione dei redditi – Chi può utilizzare il 730 e chi può fare dichiarazione congiunta”

  1. ignazio ha detto:

    ipoteca di 39 mila euro messa a me e quota di mia moglie per 1 dichiaraz. congiunta del 95 mentre i debiti miei con equitalia comprese interessi e tutto 110 mila euro,quindi alla luce di tutto come si dovrebbe muovere mio nipote per non aver guai? e anche se alla fine il debito resta a me a vita con equitalia non fa niente importante per me è salvare la casa e non metter nei guai a mio nipote

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Ignazio, chiariamo una cosa, tanto è inutile girarci intorno. Il debito non può restare a lei in condizioni da nullatenente, vita natural durante. Capisco che questa sarebbe la soluzione da lei auspicata, ma le cose non funzionano così. La quota di sua proprietà dell’immobile sarà espropriata per ripianare il debito. Se non basterà a rimborsare i 110 mila euro che deve all’erario, verrà espropriata anche la quota di sua moglie. Questo, indipendentemente da chi sia l’acquirente, un terzo o suo nipote. Bisogna farsene una ragione.

      Suo nipote non corre rischi, se non quello di pagare qualcosina in più acquistando la quota della zia, non in sede di asta. Ma si sa, per affetto si fa questo ed altro. Quando suo nipote acquisterà il bene, dovrà innanzitutto versare i soldi ad Equitalia. Altrimenti l’ipoteca continuerà a gravare sull’immobile e, nel giro di qualche tempo, anche suo nipote si ritroverebbe senza casa e, in più, senza i soldini versati alla zia.

      E con questo, ritengo chiuso l’argomento. Altri commenti sulla medesima questione verranno cestinati.

  2. ignazio ha detto:

    quindi se ho kapito bene, se mio nipote acquista subito prima dell’asta la parte di mia moglie deve pagar ad equitalia la somma per cui è messa l’ipoteca cosi facendo si libera anke la mia ipoteca ke è messa all’asta dato ke è la stessa? e cmq se mio nipote la kompra a un prezzo superiore la parte eccedenza va a mia moglie e mio nipote compra metà casa libera da ipoteche….mentre se compra prima la mia parte all’asta se la somma supera anche di1000 euro l’ipoteca questa ipoteca verrà cancellata perchè mio nipote acquista all’asta e quindi lui è tranquillo ma io visto che all’asta non si è arrivato a saldar tutto il debito sarò sempre sotto ochhio di equitalia? magari togliendomi la pensione? emia moglie avrebbe problemi a vendere la sua quota dopo che all’asta mio nipote acquisterebbe ad un prezzo soddisfacente per quel che riguarda la somma dell’ipoteca ma non soddisfacente invece per quanto riguarda il totale miei debiti,,,,non è che non toglierebbero l’ipoteca della sua quota come garanzia? o come dovrebbe esser acquistando all’asta ad un prezzo che compra l’ipoteca si estingua tutta anche la parte di mia moglie visto che è la stessa ipoteca per Il debito congiunto che come dice lei non dovrà esser corrisposto per 2 volte,infine cosa consiglia per non metter nei guai mio nipote ? prima far acquistar all’asta o prima acquistar laquota di mia moglie pagando equitalia la somma dell’ipoteca?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Indipendentemente dal valore dell’ipoteca, che di solito è molto superiore all’ammontare del credito garantito, suo nipote dovrebbe capire a quanto ammonta il debito complessivo che Equitalia ha avuto mandato di escutere. Comprensivo di interessi e sanzioni.

  3. ignazio ha detto:

    perchè dice A parte tutto il resto? e perchè anche mia moglie è perseguita dal fisco? visto che lei si è trovato nel mezzo per una sola dichiarazione dei redditi congiunta del 95 poi per il resto mica è indebitata? ha solo quell’ipoteca che equitalia ha iscritto anche nella sua quota perchè è una dichiarazione congiunta cioè se paga 1 viene cancellata all’altro mika dobbiamo pagar 2 volte la somma per la ipoteca? e poi se mio nipote acqista prima la parte di mia moglie deve per forza pagar nel momento di acquisto della quota di mia moglie oppure potrà aspettar che faccia l’acquisto all’asta xkè sò che acquistando all’asta uno acquista il bene pulito cioè senza ipoteche, cosi facendo se tolgono le ipoteche per l’acquisto all’asta della mia quota dovrebbero cancellar l’ipoteca anche della quota di mia moglie visto che l’ipoteca lo hanno messo ad entrambi x lastessa cartella esattoriale,almeno cosi mi hanno detto …visto che è una stessa cartella ma che vincola entrambi se si libera uno contemporaneamente si libera l’altra persona,cosi facendo mio nipote risparmierebbe del denaro visto che all’asta comprerebbe per unacifra inferior al mio debito ripeto mio e nn anche di mia moglie…..lei si ritrova con quella ipoteca e debito solo per quel 95 ma con la vendita all’asa l’ipoteca verrebbe cancellata e quindi anche il suo debito presumo.cmq posso andar dal notaio e far acquista a mio nipote la quota di mia moglie? rischia qualcosa’? oppure rischia di pagar l’ipoteca messa a mia moglie?no perchè mi hanno detto pure che siccome io ho un debito elevato con equitalia e magari la vendita all’asta non copra tutto il debito allora lo stato cancellerebbe l’ipoteca acquistata all’asta ma non cancellerebbe l’ipoteca della quota di mia moglie che nel frattempo avevo venduto a mio nipote nonostante ripeto l’ipoteca è stata iscritta per una dichiarazione congiunta vale a dir uno implica l’altro,qualora non togliessero l’ipoteca dalla quota di mia moglie ,mio nipote si troverebbe obbligato a pagar l’ipoteca oppure a pagar tutti i debiti che ho io marito? questo passaggio non lo kapisco perchèè se dovrebbe pagar tutto il resto mio nipote(debito mio es 100 e compravendita asta 60) il restante 40 lo dovrebbe pagar lui che ha acquistato anche la quota di mia moglie oppure lui non avrebbe problemi,se kosi fosse domani andrei dal notaio e venderei quota mia moglie a mio nipote aspettando la data dell’asta dopo….

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’ipoteca è iscritta a garanzia di un credito. Se suo nipote acquista la quota della zia prima della vendita all’asta, si dovrà versare ad Equitalia, contestualmente al perfezionamento della compravendita, l’intero importo del debito congiunto. Ne consegue che il ricavato della successiva vendita all’asta andrà a lei, Ignazio.

      Se, invece, suo nipote acquista la quota della zia dopo la vendita all’asta dell’immobile, si dovrà versare ad Equitalia solo l’eventuale differenza fra l’importo del debito congiunto ed il ricavato della vendita all’asta (qualora il secondo sia inferiore al primo).

      Il debito congiunto non dovrà esser corrisposto due volte. Su questo siamo d’accordo.

  4. ignazio ha detto:

    non sò come ma equitalia ha messo all’asta metà del bene e siccome mio nipote è interessato all’acquisto prima della quota di mia moglie(dove vi è 1 ipoteca per una dichiarazione congiunta del 95,che come dicevo è uguale all’ipoteca messa in relativo anche alla mia quota visto che io non ho pagato e pertanto mia moglie si è visto ipotecata anche la sua quota solo perchè nel 1995 ho fatto 1 dichiarazione redditi congiunta,poi per gli altri anni lei ha fatto la sua dichiarazione ed io la mia…ah premetto che siamo sempre stati in regime di divisione dei beni) dopo di che mio nipote vuole acquistar all’asta l’altra metà di quota visto che il prezzo è buono e sopratutto è minore al debito che io ho con lo stato,pertanto lui comprerebbe ad un prezzo buono e il bene beneomale resta in famiglia. ma la cosa che preoccupa mio nipote è se acquista ora la parte di mia moglie rischia di doversi accollare tutti i debiti qualora all’asta acquista l’altra metà ad un prezzo buono ma che non farebbe estinguere il mio debito con equitalia, inoltre visto che compra all’asta l’ipoteca verrebbe cancellata?anche quella della quota di mia moglie visto che hanno messo un ipoteca che è la stessa messa alla mia quota per quella dichiarazione congiunta dove uno implica l’altro a pagar

    • Ornella De Bellis ha detto:

      A parte tutto il resto, se suo nipote acquista la metà del bene di proprietà di sua moglie, egli dovrà innanzitutto soddisfare il credito garantito dall’ipoteca. Se, dopo aver pagato il creditore garantito (diciamo Equitalia) resta qualcosina rispetto al prezzo pattuito per il passaggio di proprietà, quel qualcosina andrà a rimpinguare il conto corrente di sua moglie. Quindi, il nipote è in una botte di ferro.

      Lei e sua moglie, invece, sarete ancora perseguitati da Equitalia che vi richiederà, vita natural durante, quanto residua rispetto alle somme da voi dovute e non coperte dalla vendita all’asta e dall’ipoteca.

  5. ignazio ha detto:

    nel 1995 ho fatto una dichiarazione congiunta dove io commerciante dovevo allo stato 14 milioni di lire e mia moglie pensionata 1 milione,io non ho mai pagato quelle tasse ed ora equitalia mi ha ipotecato casa per un valore di 22 mila euro sia a nome mio che a nome di mia moglie avendo una casa con separazione beni, inoltre debbo dir che io ho ulterior debiti con equiatalia che ammontano a 80 mila euro,io mi chiedo visto che equitalia ha messo all’asta la mia metà casa se vendo l’altra metà casa intestata a mia moglie rischio qualcosa? e l’acquirente rischia se all’asta la mia metà quota della casa viene venduta al di sotto dei miei debiti anche se soddisfa la somma dell’iscrizione dell’ipoteca di 29 mila euro? premetto che un funzionario di equitalia mi ha detto che visto che l’ipoteca è stata messa ad entrambi per una dichiarazione congiunta del 95 e visto che è la stessa cartella e somma ….se all’asta verrà venduta al costo meggior di 29 mila euro somma di iscrizione ipoteca.allora decadrà anche l’ipoteca che grava sulla quota di mia moglie visto che è in sostanza la stessa ipoteca dovuta ad 1 dichiarazione congiunta….!mica poi si rifaranno su mia moglie?o sulla quota di mia moglie?o sul futuro acquirente quota di mia moglie?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Volendo nemmeno considerare che nel caso in esame anche sua moglie risulta debitrice, quando un bene indiviso è ipotecato e successivamente oggetto di azione esecutiva per il rimborso del debito, esso viene, di solito, venduto per intero ed i proprietari non debitori di quote del bene vengono soddisfatti con ripartizione del ricavato.

      Questo, a meno che i proprietari non debitori non si accollino le ulteriori spese per la divisione fisica del bene, qualora possibile. E, considerando, altresì, che risulterebbe assai improbabile la collocazione diretta sul mercato della quota indivisa del debitore ad un prezzo che consenta il soddisfacimento dell’obbligazione verso il creditore.

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