Dichiarazione redditi: al via la precompilata » Date, novità e tutte le informazioni utili al contribuente

Dichiarazione redditi: al via la precompilata » Date, novità e tutte le informazioni utili al contribuente

Parte ufficialmente la stagione della dichiarazione redditi, per prima cosa si comincia con la precompilata: ecco quali sono date, novità e altre informazioni utili al contribuente.

Dichiarazione redditi : parte l'operazione precompilata.

I documenti sono disponibili sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi, e il contribuente e i soggetti delegati possono visualizzare la dichiarazione e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.

Sono circa 30 milioni i moduli pubblicati dalla Agenzia delle Entrate.

L'invio del 730 precompilato, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio e fino al 24 luglio 2017.

Nei primi mesi del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato 900 milioni di informazioni (200 milioni in più rispetto all'anno precedente) al fine di metterle a disposizione dei contribuenti.

Per consegnare ai cittadini un modello ancora più completo, la precompilata 2017 si è arricchita di 690 milioni di documenti fiscali per spese sanitarie, per un valore di spesa di circa 29 miliardi di euro: +100% rispetto al 2016, quando toccavano quota 14,5 miliardi.

A partire da quest'anno, inoltre, l'Agenzia consente di presentare la dichiarazione tramite l'applicazione online anche a coloro per i quali non è disponibile una vera dichiarazione precompilata.

E' il caso dell'erede che deve presentare la dichiarazione per conto della persona deceduta, oppure del contribuente per il quale l'Agenzia non dispone di alcun dato.

Adesso anche questi contribuenti possono presentare la dichiarazione direttamente via web in maniera più semplice e immediata. Per tutti questi soggetti è disponibile una dichiarazione dei redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei dati anagrafici.

Scopriamo le novità nel prosieguo dell'articolo.

Le principali novità della dichiarazione redditi 2017

Vediamo quali sono, in estrema sintesi, le principali novità riguardanti la dichiarazione redditi per l'anno 2017 (redditi 2016).

Oltre alle informazioni presenti nella dichiarazione redditi degli anni precedenti, quest'anno i contribuenti troveranno molti più dati sulle spese sanitarie ma non solo.

Nella precompilata 2017 sono presenti:

A queste spese si aggiungono, oltre a quelle già presenti lo scorso anno, anche:

Quest'anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare, e se necessario correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web.

Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti dovranno utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online.

All'interno di Unico 2016 i contribuenti troveranno già precaricati i dati contenuti nella dichiarazione inviata. Per presentare il modello integrativo, all'interno dell'applicazione è presente la funzione "cambia anno di dichiarazione", che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

Il calendario della dichiarazione redditi 2017

Scopriamo quali sono tutte le date valide per presentare la dichiarazione redditi nel 2017.

Come ampiamente chiarito è partita l’operazione Precompilata 2017: la dichiarazione redditi sarà disponibile online dal prossimo 18 aprile.

I contribuenti potranno sia visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017 sia integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016.

Ci saranno diverse novità: sarà possibile utilizzare l’applicazione online anche da parte degli eredi e nel caso di contribuenti per il quali l’Agenzia non dispone di alcun dato, in quanto si potrà compilare non solo il 730 ma anche il nuovo modello Redditi che da quest’anno prende il posto di Unico.

In vista della scadenza l’Agenzia annuncia una vera e propria guida con tutte le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la dichiarazione.

Tra le novità dell’ultima ora la detrazione per le gite scolastiche e i corsi di lingua e teatro a scuola, per le bici a pedalata assistita e per le cucine informatizzate acquistate dai disabili. Diventa poi più facile mantenere la detrazione per agevolazione in caso di vendita dell’appartamento e saranno detraibili anche i farmaci acquistati on line.

Nella circolare anche la lista dei documenti necessari per le detrazioni: i Caf e gli stessi uffici dell’Agenzia non potranno chiederne altri che non siano già presenti nell’elenco.

La stessa Agenzia ha messo online anche un minisito con il calendario della precompilata 2017 con un countdown di 97 giorni: sono quelli che intercorrono tra la data in cui si alzerà il sipario sul 730 precompilato del 2017 e quella in cui sarà possibile trasmettere in autonomia il modello direttamente sul sito dedicato delle Entrate.

La dichiarazione redditi precompilata sarà online dal 18 aprile. Rispetto ai primi due anni di sperimentazione si parte con tre giorni di ritardo dovuti alle festività pasquali.

Sarà possibile fare modifiche alla dichiarazione redditi precompilata a partire da martedì 2 maggio. È il primo giorno in cui saranno operative le funzioni di accettazione, modifica o integrazione. Questo varrà tanto per i 730 quanto per i modelli Redditi.

Il 30 Giugno, invece, è il primo appuntamento per i versamenti del saldo e del primo acconto che riguarda i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta e quelli che presentano il modello Redditi, se sono a debito d’imposta.

Venerdì 7 luglio, invece, è la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite Caf o professionista abilitato.

Anche se possono scattare i tempi supplementari al 24 luglio per il 2017 (il termine slitta di un giorno perché il 23 è domenica), a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni a loro carico.

Per chi sceglie di fare tutto online da sé, direttamente dal sito delle Entrate, ha più tempo: la scadenza è il 24 luglio.

Infine, chi presenta il modello Redditi, perché ha una partita Iva aperta o perché ha conseguito redditi d’impresa, potrà trasmettere la dichiarazione sulla piattaforma delle Entrate (o attraverso un intermediario abilitato o Caf) entro il 2 ottobre di quest’anno, perché il tradizionale termine del 30 settembre cade di sabato e quindi slitta al lunedì successivo.

Entro la stessa data si potrà inviare un modello Redditi correttivo del 730 nel caso in cui il contribuente si accorga di aver inserito una detrazione o una deduzione non spettante (in tutto o in parte) o abbiano indicato redditi per un valore inferiore.

Le novità per detrazioni e deduzioni presenti nella dichiarazione redditi 2017

Ecco quali sono le novità per detrazioni e deduzioni presenti nella dichiarazione redditi 2017.

Nel modello 730 del 2017 sarà possibile detrarre anche i costi sostenuti per la mensa e le gite scolastiche.

Lo prevede la circolare-guida che contiene tutte le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità per il prossimo 730, frutto del lavoro dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta dei Caf.

La circolare stabilisce che la detrazione pari al 19% già prevista per le spese di frequenza scolastica venga estesa anche alle spese per le gite scolastiche e servizi integrativi pre e post scuola o assistenza al pasto. Inoltre, il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola.

L’Agenzia delle Entrate dà anche l’ok alla detrazione sulle spese per l‘assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come corsi di lingua, di teatro e così via, deliberati dagli organi di istituto.

La guida chiarisce inoltre che rientrano tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per i canoni di locazione.

Inoltre, non sussiste più l’obbligo di conservare la ricetta medica per portare in detrazione le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari: basta solo la fattura o scontrino fiscale “parlante”.

Lo ha chiarito sempre la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

In più, il documento fornisce indicazioni a tutto campo in tema di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità

La novità principale consiste nell’eliminazione dell’obbligo di conservare la prescrizione medica per ottenere la detrazione fiscale sulle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari.

Altra novità è l’estensione della detrazione fiscale alle spese per i farmaci acquistati online ossia senza obbligo di prescrizione medica, da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.

Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali.

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, dal 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it.

Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco. Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy, lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati.

Riepilogando, per poter ottenere la detrazione/deduzione per spese mediche gli scontrini fiscali devono contenere:

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (cosiddette preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.

Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura.

A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

18 Aprile 2017 · Andrea Ricciardi




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