Dichiarazione dei redditi – soggetti esonerati dalla presentazione

I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  1. Chi non ha alcun tipo di reddito, possiede l'abitazione principale, con relative pertinenze, e risulta essere proprietario di fabbricati non locati. Ricordiamo che si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
  2. Chi ha un reddito da lavoro dipendente o da pensione. Indipendentemente dall'importo del reddito percepito, ma solo nel caso in cui:
    1. i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta o da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio;
    2. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.

      840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;

    3. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
  3. Chi ha un reddito da lavoro dipendente o da pensione, possiede l'abitazione principale, con relative pertinenze, e risulta essere proprietario di fabbricati non locati. Indipendentemente dall'importo del reddito percepito, ma solo nel caso in cui:
    1. i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta o da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio;
    2. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    3. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

    Ricordiamo che si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

  4. Chi ha un reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto ed escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Indipendentemente dall'importo del reddito percepito, ma solo nel caso in cui:
    1. i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta o da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio;
    2. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    3. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
  5. Chi percepisce solo redditi esenti. Sono redditi esenti:
    1. le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. numero 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale);
    2. le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
    3. le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
    4. la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, numero 544;
    5. l’indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, numero 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
    6. l'assegno di maternità, previsto dalla legge numero 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
    7. le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
    8. le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
    9. gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, numero 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
    10. le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, numero 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
    11. le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, numero 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
    12. le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione numero 819/95/CE del Parlamento Europeo
      e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione numero 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
    13. le borse di studio corrisposte ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, numero 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
    14. borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 numero 407);
    15. le rendite Inail esclusivamente erogate per invalidità permanente o per morte, esclusa quindi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
    16. le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. In questa circostanza, qualora cioè i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.
  6. Chi percepisce solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come i redditi derivanti da interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.
  7. Chi percepisce solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come i redditi derivanti da interessi sui conti correnti bancari o postali o da lavori socialmente utili.
  8. Chi percepisce solo redditi derivanti dal possesso di terreni e/o fabbricati, purché l'importo complessivo di tali redditi sia uguale o inferiore a 500 euro.
  9. Chi percepisce redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato ed abbia, nel contempo, altre tipologie di reddito. A condizione che:
    1. l'importo complessivo dei redditi percepiti sia uguale o inferiore ad 8000 euro;
    2. il periodo di lavoro non risulti inferiore a 365 giorni;
    3. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    4. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

    Ricordiamo che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

    1. gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
    2. gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue),
      compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
    3. i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (articolo 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
    4. i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
    5. le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
    6. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
    7. i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma 1, lettera e) del TUIR)
  10. Chi percepisce redditi derivanti da pensione ed abbia, nel contempo, altre tipologie di reddito. A condizione che:
    1. l'importo complessivo dei redditi percepiti sia uguale o inferiore a 7500 euro;
    2. il periodo di pensione non risulti inferiore a 365 giorni;
    3. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    4. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
  11. Chi percepisce redditi derivanti da pensione ed abbia, nel contempo, redditi provenienti dal possesso di terreni. A condizione che:
    1. l'importo del redditi da pensione sia uguale o inferiore a 7500 euro e quello derivante dalla proprietà dei terreni risulti uguale o inferiore a 185,92 euro;
    2. il periodo di pensione non risulti inferiore a 365 giorni;
    3. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    4. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
  12. Chi, di età pari o superiore a 75 anni, percepisce redditi derivanti da pensione ed abbia, nel contempo, altre tipologie di reddito. A condizione che:
    1. l'importo complessivo dei redditi percepiti sia uguale o inferiore a 7750 euro;
    2. il periodo di pensione non risulti inferiore a 365 giorni;
    3. il coniuge ed i familiari, indicati al sostituto d'imposta come fiscalmente a carico, risultano aver effettivamente percepito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si effettua la dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    4. non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
  13. Chi è destinatario di un assegno periodico di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge (a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio) e fruisce, eventualmente, di altre tipologie di reddito. L'importo complessivo dei redditi percepiti non deve, in ogni caso, risultare superiore a 7.500 euro. Nel computo va escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.
  14. Chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale) in misura non superiore a 4.800 euro.
  15. Chi percepisce compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche in misura non superiore a 28.158,28
  16. Chi, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.

20 Gennaio 2013 · Giorgio Valli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!