Dichiarazione dei redditi – Occhio alle detrazioni ed alle deduzioni per non pagare più del dovuto

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Siamo ormai vicini alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Occhio alle detrazioni per evitare di pagare più di quanto dovuto

Le detrazioni

Coniuge figli ed altri familiari a carico

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • i seguenti altri familiari:
    - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    - i discendenti dei figli;
    - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
    - i genitori adottivi;
    - i generi e le nuore;
    - il suocero e la suocera;
    - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.

Convivenza e detrazioni per coniuge figli e familiari a carico

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della detrazione per "altri familiari a carico" è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Ripartizione fra coniugi della detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Detrazioni per familiari a carico in caso di nascita morte matrimonio inizio e fine convivenza

Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

Fermo restando che la detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Nella casella "Mesi a carico" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico.  Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2009; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2009 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Nella casella "Minore di 3 anni" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni.

Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2009, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2009, indicare '9'.

Nella casella "Percentuale" indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:

- per ogni figlio a carico indicare:

  • '100' se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
  • '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  • '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
  • la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;

- per ogni altro familiare a carico indicare:

  • '100' se l'onere grava per intero;
  • la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Casi particolari di detrazioni per familiari a carico

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.

Approfondimento su detrazioni IRPEF per i  familiari a carico

Articolo correlato qui.

Asili nido

Sembrava dovesse sparire, invece la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’asilo nido dei figli è stata mantenuta per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui a bambino.

Formazione

Ai docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale delle scuole di ogni ordine e grado spetta la detrazione d’imposta del 19% fino al massimo di 500 euro per le spese di aggiornamento e formazione, documentate con fatture, ricevute, quietanze con codice fiscale o numero di partita Iva. È sparita l’agevolazione sui computer.

Frigoriferi

Vale anche per il 2009 la detrazione del 20% per la sostituzione di vecchi frigo e congelatori con nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ e l'acquisto di motori a elevata efficienza e variatori di velocità. Detrazione massima: 200 euro ad apparecchio, spese di rottamazione incluse.

Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso purché debitamente documentati.

L’importo da indicare non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00 per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché predisporre un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

Mutui acquisto prima casa

Detrazioni per interessi passivi

Possono essere detratti  gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Detrazioni per interessi passivi per mutui di liquidità

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo

Detrazioni per interessi passivi - ripartizione

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Detrazioni per interessi passivi - massimali

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Detrazioni per interessi passivi stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.

Detrazioni per interessi passivi mutui sostituzione, surroga e rinegoziazione

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l'acquisto della abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del decreto legge numero 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere paragrafo seguente “Detrazioni in seguito a rinegoziazione del contratto di mutuo”) il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

Detrazioni in seguito a rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse.

In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Detrazioni per interessi passivi mutui per ristrutturazione, acquisto immobili locati, trasferimento motivi di lavoro

Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Detrazioni per interessi passivi mutui  stipulati nel corso del 1993

Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Detrazioni per interessi passivi mutui  stipulati anteriormente al  1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.

Riqualificazione energetica

È prorogata la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica. E il contribuente può scegliere il numero di rate, da 3 a 10, su cui ripartirla: così anche con poca capienza nell’imposta non rischia di perderla.

Riscatto della laurea

Per i versamenti dal 2008 in poi è riconosciuta la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (articolo 1, c. 77, legge 24/12/2007, numero 247).

Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi devono invece essere dedotti dal reddito di quest’ultimo.

Ristrutturazione edilizia

È prorogata la detrazione del 36% anche per il 2009. Per le spese sostenute negli anni dal 2003-2009 la spesa cui si applica non può superare il limite di 48.000 euro.

Studenti fuori sede

Più possibilità per la detrazione del 19% sull’affitto. Oltre che ai contratti di privati, per il 2009 la detrazione su una spesa massima di 2.633 euro è riconosciuta su contratti di ospitalità e atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L’università deve distare almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, comunque in altra provincia. La detrazione compete anche se le spese sono sostenute per familiari fiscalmente a carico. Il tetto massimo vale anche per più figli.

Trasporti pubblici

Confermata la detrazione d’imposta del 19% sugli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sull’importo massimo di 250 euro e, sempre nel limite massimo indicato, anche per familiari fiscalmente a carico. Si considerano le spese sostenute nel 2009 anche se per abbonamenti che scadono nel 2010.

Dal titolo devono risultare i dati identificativi della persona fisica o dell'impresa e la partita Iva; caratteristiche del trasporto; corrispettivo; numero progressivo; data di emissione o d’uso; durata dell'abbonamento. Se è nominativo, bastano durata e costo. Se non lo è, il contribuente autocertifica che l’abbonamento è per sé o un familiare a carico.

ATTENZIONE: per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Sport dei ragazzi

È riconfermata la detrazione, fino a 210 euro a figlio, sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e impianti sportivi per i ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Acquisto immobile ristrutturato

L’agevolazione è applicabile solo alle unità immobiliari di tipo residenziale. Non è richiesto che si tratti di prima casa o di abitazione principale. Le pertinenze rientrano nel beneficio solo se vengono acquistate contestualmente all'abitazione e vengono qualificate come tali nell’atto di acquisto. In tal caso il limite di spesa ammesso alla detrazione è di 48mila euro complessivo (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.3).

Le condizioni per poter usufruire della detrazione:

  1. L’abitazione deve far parte di un edificio interamente ristrutturato nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010;
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione devono essere eseguiti, direttamente o tramite appalti a imprese terze (cfr. circolare 182/E/1996), da imprese o cooperative edilizie che provvedano successivamente alla vendita o all'assegnazione dell'immobile. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di acquisto della abitazione da una società di gestione immobiliare, purché nel suo statuto sia prevista anche l’attività di costruzione e vendita di immobili;
  3. anche in presenza di un preliminare, il contratto di acquisto deve essere, comunque, stipulato entro il 30 giugno 2010;
  4. nella fattura deve essere evidenziato il costo della manodopera.

Assicurazioni vita ante 2000, assicurazioni rischio morte, infortuni

Nella sezione I del Quadro E, precisamente nel rigo E12, vanno indicati i versamenti per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni riferiti ai contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, anche se versati all'estero o a compagnie estere.

La condizione è che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Vanno poi inseriti anche, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

Le deduzioni

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari

Nel rigo E22 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

In questa voce devono ricomprendersi anche i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Ssn versati nel 2009 con il premio della Rc auto e l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe), i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe” presso l’Inps, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita).

Contributi per previdenza complementare

Nei righi da E28 a E32 vanno inseriti i contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, situazione che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un Cud 2009 o di un Cud 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del Cud 2009 o al punto 39 del Cud 2008.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Contributi e premi per i quali si chiede la deduzione

Il rigo E28 è riservato all'indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali (riportati nei punti 45 e 46 del Cud) sia se relative a strumenti individuali come fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza (forme assicurative previdenziali). Nel caso dei dipendenti pubblici il rigo va compilato solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico, sottoscritti cioè in forma individuale(per esporre invece i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati, al momento il solo Espero per il comparti scuola, deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

Lavoratori di prima occupazione

Il rigo E29 è invece riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero ai quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità.

In cosa consiste ? A partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Come si legge sulla Guida fiscale disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

Altro

Il rigo E30 è riservato all'indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità.

Nel rigo E31 vanno invece indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.

Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (al momento il solo Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006.

Pertanto l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei limiti vigenti precedentemente alla riforma entrata in vigore nel 2007.

Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare come visto il rigo E28 .

Le scadenze

30 aprile. Termine per la consegna del 730 compilato al sostituto d’imposta.

31 maggio. Termine per la consegna del 730 a un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso si può consegnare il modello già compilato o chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso va esibita la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati dichiarati e del diritto alle detrazioni e deduzioni.

31 maggio. Data entro cui il sostituto d’imposta consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

15 giugno. Data entro cui il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 (elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente) che trasmetterà in via telematica all'Amministrazione finanziaria. Il prospetto di liquidazione evidenzia eventuali variazioni e indica i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.

31 luglio. Termine per presentare un modello Unico 2009 Persone fisiche (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

31 dicembre 2013. Data entro cui l’amministrazione finanziaria può chiedere di esaminare la documentazione utilizzata dal contribuente per la dichiarazione dei redditi del 2008. Fino ad allora i documenti devono essere conservati.

Chi è esonerato o non obbligato alla dichiarazione dei redditi

È esonerato chi nel 2008 ha solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta che ha effettuato le ritenute di acconto - o redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio - e dell'abitazione principale e sue pertinenze (il box o la cantina). E chi ha solo redditi derivanti esclusivamente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, intrattenuti anche con più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati. Fanno eccezione le collaborazioni amministrativo-gestionali, non professionali, con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non è obbligato a dichiarare chi ha un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, fino a: 8.000 euro, con un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore all'anno e senza ritenute; 7.500 euro, compreso l'assegno periodico corrisposto dal coniuge, quello per il mantenimento dei figli; 7.500 euro, tra cui una pensione per almeno un anno e senza ritenute; 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per almeno un anno, se il contribuente ha almeno 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; 4.800 euro, cui concorre uno dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (per esempio, i compensi per l’attività libero-professionale intramoenia dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i redditi di attività commerciali non esercitate professionalmente o di lavoro autonomo non abituali).

La dichiarazione non è obbligatoria per chi ha solo redditi esenti: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie per i militari di leva; pensioni, indennità (anche l’accompagno) e assegni erogati dal ministero dell'Interno a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio universitarie; rendite Inail per invalidità permanente o morte; compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro.

È esonerato, infine, chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, per attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro o interessi su c/c bancari o postali) o soggetti a imposta sostitutiva (su Bot e altri titoli pubblici). Per chi ha solo redditi da pensione, di terreni fino a 185,92 euro e dell'abitazione principale, l’obbligo a dichiarare scatta oltre i 7.500 euro. Per i soli redditi fondiari scatta oltre i 500 euro. Non ci sono limiti per chi ha solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dall'abitazione principale ed eventuali pertinenze.

Chi può dichiarare con il 730

Ecco chi può dichiarare i redditi 2008 con il 730. Negli altri casi, chi ha l’obbligo della dichiarazione utilizzerà Unico 2009 Persone fisiche.
CHI - Presentano il 730 i contribuenti che nel 2009 sono:

  • lavoratori dipendenti e pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come il trattamento di integrazione salariale o l’indennità di mobilità;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, i parlamentari nazionali, i titolari di altre cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
  • impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno che presentano il 730 al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e se si conoscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre ’08 a giugno ’09;
  • lavoratori con solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo giugno-luglio 2009, che conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio;
  • rappresentanti o tutori di persone incapaci, compresi i minori, per i redditi di questi, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni per il 730.

COSA - Col 730 si possono dichiarare i redditi: di lavoro dipendente e assimilati; dei terreni e dei fabbricati;di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

COME - Al sostituto d’imposta il 730 si presentata compilato e sottoscritto, insieme alla busta chiusa con il modello 730-1 per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (il modello va presentato anche se non compilato). La documentazione tributaria non deve essere presentata. Al Caf o al professionista abilitato si può essere presentare il modello già compilato (prestazione gratuita) o chiedere assistenza (si paga). La documentazione deve essere prodotta: nel primo caso per consentire la verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni per detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto; nel secondo per la compilazione.

PERCHÈ. Quattro pagine in tutto, la compilazione più facile e i conti ridotti all'osso spiegano il “successo” del 730. A questo si aggiunge il rimborso delle imposte eventualmente versate in più accreditato direttamente in busta paga da luglio o sulla rata di pensione da agosto o settembre. L’eventuale conguaglio a favore del fisco è trattenuto direttamente dalla busta paga o dal rateo di pensione. Riempiendo l’apposita casella il contribuente che ha versato meno del dovuto può chiedere la rateizzazione del pagamento dell'imposta in più e degli interessi (lo 0,5% mensile).

Dichiarazione congiunta

Anche col 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, purché almeno uno abbia i requisiti per utilizzare il modello. Non possono farlo invece se uno dei due nel 2008 ha redditi non dichiarabili con il 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione: il dichiarante è il coniuge che presenta la dichiarazione al proprio sostituto (e come tale deve essere indicato barrando la casella nel frontespizio del 730). Se la dichiarazione congiunta è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, il dichiarante è il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio 730, l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef.

Attenzione: la dichiarazione congiunta non è ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati; se uno muore prima della presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è presentata per conto di minori e di persone incapaci.

Se il deceduto aveva presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.

L’eventuale debito del coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento. L’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Come sempre è importante prestare attenzione alla tempistica: la presentazione del modello al datore di lavoro o ente pensionistico c'è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati la scadenza è il 1° giugno 2009.

Per fare una domanda sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

3 Aprile 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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12 risposte a “Dichiarazione dei redditi – Occhio alle detrazioni ed alle deduzioni per non pagare più del dovuto”

  1. roberta ha detto:

    salve vorrei sapere io percepisco assegni familiari per due figli a carico su una pensione di reversibilita di euro 450 mensili ora dovrei affittare una mia casa di proprieta a euro 750 mensili sommando i due redditi perderei il diritto agli assegni famigliari grazie

  2. harssane khadija ha detto:

    salve mio marito è impiegato.posso scaricare una operazione chirurgica effetuata al estero ? mio marito ha preso il diploma in una scuola a pagamento posso scarecare anche questi soldi? grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

      Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

      Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

      Queste spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.

      Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute supera euro 15.493,71.

      Anche le spese di istruzione possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi.

      Dà diritto alla detrazione la frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

  3. valentina ha detto:

    Finalmente scopro la detrazione per gli affittuari tra i 20 e i 30 anni..bene,vivo sola da quando ne ho 21 ora ne ho 28 quasi 29! volevo capire se sono ancora in tempo per la detrazione quella da 991.60 entro i 3 anni..3 anni dalla stipulazione del contratto o si può richiedere per un massimo di 3 anni?non si capisce nulla dalle tabelle…
    ma sopratutto da quanto tempo esiste questa agevolazione?

    • weblog admin ha detto:

      Vale per i primi tre anni dalla stipula del contratto ed esiste almeno dal 2007. Quindi non ci saresti mai rientrata.

      Puoi, comunque, fruire della detrazione anche se in misura più bassa.

  4. ROBERTA ha detto:

    Ho una figlia di 1 anno che frequenta l’asilo nido.
    Nel 2008 ho pagato unicamente la retta di ottobre, mentre le rette dei mesi di novembre e dicembre sono state pagate nel 2009.
    Posso detrarre anche le rette di novembre e dicembre?
    Grazie

    • Anonimo ha detto:

      quelle di novembre e dicembre le scarichi l’anno prossimo; è importante il critesrio di cassa, quindi pagate nel 2009 ed incluse nella dichiarazione del 2009.

  5. manuela ha detto:

    Ho rinegoziato un mutuo prima casa qualche anno fa portandomi dietro il fardello degli interessi non scaricati, nel primo mutuo e su quello attuale.

    Abitiamo in una casa di proprietà di mio suocero e mia moglie usufruisce della casa come se fosse sua.

    Nel mutuo risulta chiaramente anche mio suocero come garante dell’immobile per l’ipoteca. Possiamo portare in detrazione gli interessi del mutuo?

    • giuseppe merlino ha detto:

      Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi (v. mod. Unico/PF 2009, pag 86; mod. 730/2009, pag. 62) riportano quanto segue: “In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse.

      In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

      Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo”. Nel ricordare che la detrazione degli interessi passivi da mutuo spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, il lettore potrà beneficiare della detrazione in argomento solo se sussistono le condizioni sopra esposte.

  6. alfonso matta ha detto:

    Posso scaricare gli interessi pagati su un mutuo per una casa di cui detengo l’usufrutto?

    • ludovica astazi ha detto:

      No.

      L’usufrutto, come dice lo stesso termine, e’ un diritto di uso di un determinato bene, diritto che si puo’ acquistare anche quando la proprieta’ del bene e’ di un altro soggetto. In questo caso chi possiede il bene ma ne ha ceduto l’uso ad altri e’ il titolare della sola “nuda proprieta’”.

      E poiche’ la detrazione del mutuo e’ riconosciuta solo a chi e’ contemporaneamente titolare del contratto e proprietario del bene, e’ evidente che chi possiede solo l’uso del bene ma non la sua proprieta’ non puo’ avere la detrazione.

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