Dichiarazione dei redditi – detrazioni per spese sanitarie

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Dichiarazione dei redditi - detrazioni per spese sanitarie

Non possono essere riportate nella dichiarazione dei redditi gli importi risarciti dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi; nonché le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.

615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

  •  le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ( "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Elenco delle spese sanitarie detraibili in sede di dichiarazione dei redditi

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche e visite specialistiche. Ed inoltre per:

  •  acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  •  prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  •  ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
  •  acquisto di medicinali;
  •  spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 20/E del 13/05/2011);
  •  spese relative al trapianto di organi;
  •  importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  •  assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  •  prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  •  prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  •  prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per spese sanitarie - La documentazione da conservare

Quando nella dichiarazione dei redditi si procede alla detrazione delle spese sanitarie bisogna conservare gli attestati rilasciati dai percettori degli importi corrisposti. In particolare occorre conservare la seguente documentazione:

  •  per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  •  per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
  •  per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 104 del 1992.

Detrazioni fiscali delle spese sanitarie per familiari non a carico

E' ammessa la detraibilità delle spese sanitarie  sostenute nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico che risulta affetto da patologie esenti, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico non può superare 6.197,48 euro.

21 Agosto 2014 · Giorgio Valli


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