Dichiarazione dei redditi – Detrazioni per canoni di locazione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Questa detrazione è fruibile dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei sottoelencati casi:

  1. avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, numero 431;
  2. avere stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall'articolo 2, c. 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, numero 431 ( contratti convenzionali);
  3. avere un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, numero 431.

    In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione d’imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti.

In particolare:

a) Se il caso è quello individuato dal punto 1)  la detrazione spettante è:

Qualora il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

b) Se il caso è quello individuato dal punto 2) la detrazione spettante è:

Qualora il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

c) Se il caso è quello individuato dal punto 3) la detrazione spettante è:

Qualora il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d’imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell’anno 2009 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l’anno in corso anche per gli anni  2010 e 2011.

Le detrazioni  indicate ai punti 1) 2) e 3) non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nei righi E41.

Per compilare il rigo indicare:

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più righi E41 utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non può essere superiore a 365 giorni.

31 Dicembre 2009 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!