Dichiarazione di adottabilità – Prima di qualsiasi decisione il minore deve essere ascoltato e le opinioni valutate nel suo interesse

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilita’ sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioe’, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso.

Qualora, peraltro, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest’ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono e la rescissione del legame familiare e’ l’unico strumento che possa evitargli un piu’ grave pregiudizio.

Lo stato di abbandono, inoltre, non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l’ambiente domestico sia in grado di garantire al medesimo un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalita’, senza che, in particolare, la valutazione di idoneita’ dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro pregressa condotta.

Per evitare la dichiarazione di adottabilità non e’, pertanto, sufficiente la mera dichiarazione di disponibilita’ proveniente da un parente di tenere con se’ il minore in sostituzione dei genitori, essendo altresi’ necessaria, ai fini dell’adozione, la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con il minore stesso.

In particolare, la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con il minore non possono assumersi esistentiper riflesso”, ossia per una sorta di automatismo: in altri termini va provato il sussistere di una significativa relazione affettiva.

Ma, cosa più importante, va tenuto conto delle opinioni espresse dal minore in sede di audizione, così come indicato dalla Convenzione Europea di Strasburgo nelle procedure che interessano un fanciullo, l’Autorita’ giudiziaria, prima di qualsiasi decisione, deve tenere debitamente conto dell’opinione espressa da quest’ultimo.

Ne consegue che in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di eta’ minore, ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Sono questi i principi espressi, in tema di dichiarazione di adottabilità del minore, nella sentenza 11890/15 della Corte di cassazione.

25 Giugno 2015 · Tullio Solinas




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!