Decreto ecobonus e detrazioni fiscali » Un manuale per chi deve ristrutturare casa

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Decreto ecobonus e detrazioni fiscali » Un manuale per chi deve ristrutturare casa

Come abbiamo precisato in altri articoli sul tema, fino al 31 dicembre 2013 è possibile continuare a usufruire di alcune agevolazioni fiscali introdotte o prorogate dal Decreto ecobonus, ovvero il decreto legge 63/2013 convertito dalla legge numero 90 /2013. Per poter ottenere gli sconti, si devono indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Vi spieghiamo dettagliatamente quali sono le detrazioni previste e come usufruirne.

Detrazioni fiscali: riqualificazione energetica degli edifici

Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.

Per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà godere dell'agevolazione fino al 30 giugno 2014.

Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, tranne quando si installano pannelli solari).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Bonus mobili e detrazioni

Con lo stesso provvedimento è stata introdotta, per gli immobili oggetto di ristrutturazione, anche la possibilità di detrarre le spese sostenute, tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013, per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+.

La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.

Agevolazioni fiscali di ristrutturazione e riqualificazione energetica - Su cosa puoi effettuare le detrazioni fiscali

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
    l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle
seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi sulle singole unità immobiliari
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2014 - per i condomini dal 1° luglio 2014 - l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell'aliquota del 65% occorre far riferimento:

  • alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

La norma non stabilisce quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che si consegue in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale per il risparmio energetico è necessario acquisire i seguenti documenti:

  • l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti).
    L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (decreto ministeriale6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
  • L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all'esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, numero 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione energetica". Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi. per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione si applica all'acquisto di mobili (come, ad esempio, letti - armadi - cassettiere - librerie - scrivanie - tavoli - sedie - comodini - divani - poltrone - credenze - materassi - apparecchi di illuminazione) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (ad esempio, frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici - lavastoviglie - apparecchi di cottura - stufe elettriche - piastre riscaldanti elettriche - forni a microonde - apparecchi elettrici di riscaldamento - radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento).

Come avere diritto alle detrazioni fiscali per ristrutturazione e riqualificazione energetica immobili

I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

I beni rientranti nelle agevolazioni e l'applicazione delle detrazioni CIRCOLARE N. 29/E dell'Agenzia delle Entrate.

Detrazioni: ecco quanto risparmiare con le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica

Il Governo, con il dl 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% e per un importo fino a 96.000 euro, per ogni unità immobiliare. La detrazione va spalmata in 10 annualità di pari importo.

La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.

Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.

La detrazione ha un tetto massimo.

Per la riqualificazione energetica di edifici esistenti si arriva fino a 100.000 euro.

Per il rifacimento dell'involucro degli edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti) il tetto massimo è di 60.000 euro.

Per l'installazione di pannelli solari la detrazione massima è di 60.000 euro, mentre per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 o 65% delle spese sostenute.

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso.

Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce all'intero edificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie.

Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell'edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali.

In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all'Enea a quale beneficio intende fare riferimento.

Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.

Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati.

Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell'attività d’impresa e non beni strumentali.

Non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.

25 Novembre 2013 · Giorgio Valli


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