Il datore di lavoro ha l’onere di provare l’insussistenza di qualsiasi demansionamento denunciato dal proprio dipendente

Quando il lavoratore denuncia demansionamento o dequalifcazione, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi circa l'inesatto adempimento dell'obbligo di adibizione a mansioni corrispondenti alla categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Al datore di lavoro incombe invece l'onere di dimostrare l'esatto adempimento del suo obbligo, attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari, comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Così si è espressa, a proposito di demansionamento ai danni del dipendente ed onere della prova a carico del datore di lavoro, la Corte Suprem nella sentenza 25780/15.

24 Dicembre 2015 · Tullio Solinas


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4 risposte a “Il datore di lavoro ha l’onere di provare l’insussistenza di qualsiasi demansionamento denunciato dal proprio dipendente”

  1. lino2307 ha detto:

    Quello che dice Lei è giusto riguardo il contratto lavorativo, ma come ripeto mia moglie è inabile solo per il lavoro che svolgeva (operaia tessile su macchine circolari) dove doveva alzare pezze da 20 kg.
    In questo caso il datore di lavoro non penso che può sciogliere un contratto di lavoro senza aver provveduto prima a trovargli altre mansioni più leggere, o sbaglio? Visto che l’ onere della prova deve fornirla il datore di lavoro?
    La ringrazio per eventuale risposta da parte Sua.
    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di trovare una nuova collocazione al dipendente, se risulta che egli non può adempiere alla mansioni a lui assegnate. L’onere della prova, a cui si allude nell’articolo in commento, riguarda il demansionamento del lavoratore e non l’impossibilità accertata di quest’ultimo ad adempiere alle mansioni assegnate, anche per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

      Certamente, il datore di lavoro potrebbe impiegare il dipendente in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche se dequalificanti: ma non si tratta di un obbligo. In questo caso, e torniamo al contenuto di merito dell’articolo, il datore di lavoro avrebbe assolto l’onere di giustificare il demansionamento proprio esibendo la documentazione medica.

  2. lino2307 ha detto:

    Mia moglie dopo 39 anni di contributi presso un maglificio (operaia tessile su macchine circolari) a Gennaio 2015 è stata ricoverata per problemi cardiaci ( valvola mitralica insufficiente, atrio ventricolare sx dilatato e aritmia atriale).

    L’INPS a luglio gli ha riconosciuto l’inabilità a meno di un terzo per quanto riguarda la sua mansione, ne è a conoscenza anche il datore di lavoro visto che ha le copie dei documenti. Mia moglie ha chiesto al datore di lavoro (a detta anche del cardiologo) di potergli far fare altre mansioni.

    Il datore di lavoro e la socia le hanno detto senza mezzi termini che non hanno altro posto dove impiegarla perchè sono tutti occupati. Premetto che la ditta fino a 4 anni fa era composta da 20 dipendenti, adesso sono in 15 perchè 5 sono andati in pensione.

    Volevo sapere cortesemente da parte Vostra se è lecito e legittimo che venga licenziata perchè il datore di lavoro gli ha detto che non ha altre mansioni da fargli fare?

    Premetto che prima di tutto questo il datore di lavoro gli aveva fatto la proposta di licenziarsi lei ricompensandola con una buonuscita, di cui mia moglie ha rifiutato.

    Il datore di lavoro è soggetto anche lui a delle leggi di tutela dei propri dipendenti? Su questo cosa dice la legge?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo, tra le circostanze che il datore di lavoro può individuare come valido motivo di risoluzione del rapporto in essere, si fanno rientrare le fattispecie in cui, pur essendo incolpevole sotto il profilo giuslavoristico, il lavoratore non riesce ad adempiere ai propri obblighi contrattuali a causa di una malattia che determini una sopraggiunta inidoneita’ allo svolgimento delle mansioni assegnate.

      Su questo aspetto la giurisprudenza di legittimità è unanime. Mi spiace.

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