Definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017

I debiti, di importo residuo superiore ai mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e quelli di qualsiasi entità risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora versando integralmente, in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, capitale, interessi legali e aggio.

Per quanto riguarda il versamento dilazionato, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 e saranno maggiorate gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal primo agosto 2019.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale 2018; in tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto un importo pari o superiore a capitale, interessi legali e aggio per i carichi esattoriali a lui riferibili, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero; inoltre, il pagamento del debito residuo non potrà più essere rateizzato ma dovrà essere versato in un'unica soluzione.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti recupero di aiuti di Stato, dalle pronunce di condanna della Corte dei conti, e multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative riconducibili a violazioni del codice della strada la definizione agevolata si applicherà limitatamente agli interessi di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore (articolo 27 comma sesto legge 689/1981). Nel senso che dalla cartella esattoriale verranno spuntati esclusivamente gli interessi semestrali.

Si tratta di quanto contenuto all'articolo 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017) dello schema (bozza) di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale 2018).

21 Ottobre 2018 · Roberto Petrella




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