Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Rientrano nella definizione agevolata le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore di questo decreto decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

Naturalmente, aagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione agevolata del contenzioso tributario non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovut. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore di questo decreto.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado innanzi alla CTP, oppure di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado innanzi alla CTR.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore di questo decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i contenziosi tributari concernenti il recupero di aiuti di Stato, quelli inerenti le risorse proprie dell'UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta di quanto contenuto all'articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) dello schema (bozza) di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale 2018).

21 Ottobre 2018 · Giorgio Valli




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