Definizione agevolata (o rottamazione) delle cartelle esattoriali di Equitalia » Il decalogo

Definizione agevolata (o rottamazione) delle cartelle esattoriali di Equitalia » Il decalogo

Nell'articolo che segue, vogliamo fornirvi un utile e chiaro decalogo per favorire il contribuente/debitore alla comprensione del funzionamento della definizione agevolata, o rottamazione, o sanatoria, delle cartelle esattoriali di equitalia.

La definizione agevolata consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.

1. Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell'articolo 6 del decreto legge n.

193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.

2. Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito del Concessionario Della riscossione e presso tutti gli sportelli di Equitalia.

Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

3. Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 Marzo 2017.

4. Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione.

5. Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

6. Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un'unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento.

È possibile dilazionare l'importo fino a un massimo di 5 rate, con le seguenti scadenze e percentuali in relazione all'importo dovuto:

7. Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Sono sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

8. Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto.

Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10. Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

28 Novembre 2016 · Gennaro Andele




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!