Recupero crediti » Quando presentare ricorso per decreto ingiuntivo

Tramite l'esibizione della domanda di decreto ingiuntivo, la quale si effettua con il ricorso, è possibile instaurare un procedimento ingiuntivo. Con quest'ultimo, il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il Giudice di merito ingiunge al debitore di adempiere un’obbligazione, dii pagamento o di consegna, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso, avvertendolo che entro tale termine può proporre opposizione.

In assenza di opposizione e di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata in quanto il decreto costituisce titolo esecutivo che consente l’iscrizione dell'ipoteca.

Il ricorso per decreto ingiuntivo può essere proposto solo per alcuni diritti di credito.

Può essere, infatti, richiesto:

Il decreto ingiuntivo, per essere valido, ha bisogno del cosiddetto presupposto di ammissibilità.

Il presupposto di ammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo è la prova scritta del credito.

La sola prova ammessa è, difatti. quella documentale perchè in questo tipo di procedimento sommario il giudice si basa unicamente su quanto affermato dal ricorrente e sui documenti allegati alla domanda.

In questi casi, dunque, non si effettua una vera e propria attività di cognizione e il provvedimento conclusivo è emanato in assenza di contraddittorio tra le parti.

Nella fattispecie che successivamente alla notifica del decreto si apra la fase di opposizione instaurata dall'ingiunto, la sommarietà lascia il posto ad una causa ordinaria e alla piena cognizione da parte del giudice.

Vediamo quali documenti costituiscono prova scritta per la validità del decreto ingiuntivo.

Si intendono per prova scritta:

Qualora il debitore non presenti opposizione, il decreto ingiuntivo emesso, sarà fin da subito, a rigor di normativa, o comunque entro tempi assai brevi, esecutivo: costituisce quindi titolo esecutivo.

Il ricorrente creditore potrà così effettuare l’iscrizione dell'ipoteca e iniziare l’esecuzione forzata dopo aver notificato l’atto di precetto.

12 Maggio 2014 · Gennaro Andele




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