Decreto ingiuntivo precetto ed esecuzione forzata
Quello che lei possiede basta ed avanza al creditore: la casa comune è sicuramente ipotecabile e teoricamente espropriabile.
Suo marito, se nella scrittura privata non è stato indicato come garante, non entra nella vicenda e, dunque, il suo stipendio ne resta escluso.
Il creditore esibendo la scrittura privata chiede al giudice un decreto ingiuntivo.
Se il giudice ritiene motivata la richiesta, le ingiungerà – con decreto motivato emesso entro 30 giorni dalla richiesta – di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potrà presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvederà all'esecuzione forzata (pignoramento).
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Dopo un decreto ingiuntivo è possibile un accordo tra fornitore e cliente per un saldo e stralcio del debito senza addebito delle spese per compensi avv. previsti dal decreto ingiuntivo? Il decreto perde efficacia o va revocato?
Dopo un accordo come quello da lei ipotizzato, il creditore temerario e scorretto potrebbe sempre azionare il decreto ingiuntivo contando sul fatto che il debitore (per risparmiare le spese legali) non faccia opposizione al decreto ingiuntivo stesso o al successivo precetto. Si tratta, per capirci, di una pistola lasciata in mano alla controparte.