Pignoramento presso la residenza del debitore – Decreto ingiuntivo e periodo di validità del precetto

Se una persona raggiunta da precetto convive presso domicilio altrui senza aver nulla dichiarato in questura (ospite) e risulta residente altrove, dove viene eseguito il pignoramento? Consideriamo che titolare del contratto d’affitto di tale domicilio è altra persona, con cui il debitore convive ufficiosamente (il mobilio è dichiarato come proprietà del padrone di casa sul contratto, il problema sarebbero tv, pc ecc)

Cosa impedisce, vista l’obbligatorietà di ricevere il precetto almeno 10 giorni prima del pignoramento, di svuotare casa?

Possono pignorare beni presso la casa dei genitori di un maggiorenne debitore presso la quale tale soggetto maggiorenne debitore non risulti residente e nemmeno domiciliato con la presunzione che il debitore in questione abbia accesso alla casa dei genitori stessa?

Dopo un primo pignoramento nullo o infruttuoso possono tornare a sorpresa senza ulteriore precetto?
I motivi che lei cita, sono alla base del fallimento di molti tentativi di pignoramento.

In particolare per quanto riguarda il precetto, nulla vieta di disporre dei beni prima del pignoramento, in quanto ancora non se ne è perso il diritto di proprietà (salvo la teorica azione revocatoria di eventuali atti di alienazione).

Il pignoramento può avvenire solo presso la residenza dichiarata del debitore. E, ovviamente, presso tutte le unità abitative che sono nella disponibilità del debitore (proprietà, diritto reale di godimento, usufrutto ecc.)

Il pignoramento deve essere notificato al debitore. Contro un pignoramento non notificato è sempre possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Per avviare le azioni esecutive non è prevista una nuova notifica del decreto ingiuntivo, ma dell'atto di precetto, nel quale il decreto ingiuntivo in questione deve essere menzionato.

L’inizio della procedura esecutiva con l’espropriazione deve iniziare entro 90 giorni dalla notifica del precetto.

Se il creditore, in possesso di decreto ingiuntivo, non riesce ad avviare l’esproprio dei beni del debitore entro i prescritti 90 giorni, oppure il pignoramento risulta “infruttuoso”, deve far notificare al debitore un nuovo precetto.

Dunque, il precetto ha un suo tempo di validità, trascorso il quale deve essere rinotificato.

15 Maggio 2011 · Simone di Saintjust


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