Decreto ingiuntivo, opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

Attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria il legislatore si è posto come obiettivo quello di rendere il procedimento giudiziale la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore sceglie la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

E' l'opponente debitore che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

E' dunque sul debitore che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore che ricorre per decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E', dunque, il debitore ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo. Sarà il solo opponente debitore, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione: diversamente, l'opposizione sarà improcedibile.

Questo il principio di diritto, in materia di decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24629/2015.

2 Gennaio 2017 · Lilla De Angelis




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