Contenzioso giudiziale fra avvocato e cliente - Decorrenza degli interessi moratori per la parcella contestata
In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella. Tuttavia quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento e nei limiti di quanto liquidato dal giudice. E' da tale data, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi. ...
Ritardo nel rimborso delle rate di un prestito - Il creditore non ha diritto ad un ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratori
Secondo quanto disposto dall'articolo 1224 del Codice civile, al creditore che dimostra di aver subito un danno per l'inadempimento del debitore, conseguente al ritardato rimborso rateale del prestito concesso, spetta un risarcimento che, tuttavia, non è dovuto se è stata convenuta contrattualmente la misura degli interessi moratori. Dunque, gli interessi moratori, che si aggiungono a quelli corrispettivi (o semplici) corrisposti per la concessione del prestito, fungono da risarcimento forfetario conseguente al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore, sulla base del presupposto che il ritardo nell'adempimento genera sempre un danno pecuniario al creditore (che di quel denaro non può disporre). ...
Opposizione a decreto ingiuntivo - Disconoscere la copia degli estratti conto prodotti dalla società di recupero crediti e chiedere l'esibizione degli originali
Talvolta le società cessionarie dei crediti che banche e finanziarie vantavano nei confronti del debitore inadempiente, si avventurano nella richiesta di un decreto ingiuntivo, producendo agli atti una copia degli estratti conto cronologici forniti dal creditore originario, attestanti la presunta evoluzione temporale della posizione debitoria, con il dettaglio delle rate dovute e non versate, comprensive degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e giustificando, così, l'ammontare complessivo dell'importo preteso. Sarebbe opportuno, per il debitore, contestare la conformità all'originale della copia dell'estratto conto depositata in atti dal creditore procedente, disconoscendo il documento in modo formale in sede di opposizione al decreto ...
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