Il Decreto ingiuntivo » Un manuale pratico per saperne di più

Il Decreto ingiuntivo » Di cosa si tratta

Il decreto ingiuntivo è l'ordine del Giudice al debitore di pagare al creditore la somma dovuta entro un determinato breve tempo (normalmente entro 40 giorni) con l'avvertimento che, nello stesso periodo, può essere fatta opposizione avanti il medesimo Giudice, e che in assenza di pagamento o di opposizione, il decreto diverrà titolo esecutivo e si provvederà direttamente all'esecuzione forzata nei suoi confronti, il così detto pignoramento.

Viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile

A chi può servire un decreto ingiuntivo

L'istituto del decreto ingiuntivo nasce come strumento di veloce tutela del credito per tutti coloro che abbiano in proprie mani una prova documentale, e ciò sul presupposto che tale prova sia talmente convincente da giustificare l'emissione di un ordine giudiziale anche a contraddittorio differito, ovvero consentendo la verifica dei presupposti dell'ingiunzione in fase postuma alla stessa (ovvero dopo la notifica dell'ingiunzione e l'eventuale opposizione del debitore).

Il Decreto ingiuntivo - come si inizia e dove si chiede

Il decreto ingiuntivo puo’ essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili.

Ricordiamo che sono fungibili i beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo cose generiche, possono essere scambiate con altre dello stesso tipo.

Ad esempio il petrolio, i metalli preziosi sono beni fungibili, mentre le pietre preziose non lo sono (se ti do 20 grammi di diamanti non voglio altri 20 grammi qualunque di diamanti, serve che siano gli stessi per essere certi che il valore e' identico poiche' variano nella qualita').

Proseguendo, la richiesta del decreto ingiuntivo viene rivolta ad un giudice (competente per materia, territorio ed ammontare) il quale -valutati i fatti esposti dal richiedente- emette ingiunzione di pagamento o di consegna.

Il decreto ingiuntivo è richiesto all'autorità giudiziaria con ricorso da depositarsi in duplice copia nel Tribunale o all'ufficio del Giudice di Pace competenti per territorio e per valore.

Il Giudice di Pace è competente in materia civile per ricorsi per decreto ingiuntivo fino a 5.000 euro e fino a 20.000 euro per ricorsi inerenti rimborsi danni da circolazione di veicoli.
Per i crediti di maggior valore è invece competente solo il Tribunale.

Per i decreti ingiuntivi di valore fino ai 1100 euro (comprensivi di interessi) la parte può stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore tecnico.

L'ingiunzione è emessa entro 30 giorni dalla domanda.

Come farsi accordare un decreto ingiuntivo dal giudice

Come farsi accordare un decreto ingiuntivo dal giudice:

  • con prova sottoscritta, di qualunque tipo;
  • con crediti relativi agli onorari - per prestazioni o per rimborso - di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
  • con i pagamenti per opere e consulenze effettuate da professionisti con tariffe approvate.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da qualche condizione, con dimostrazione del fatto avvenuto.

Non e' possibile effettuare un'ingiunzione fuori dallo Stato Italiano (se cioe' chi debba ricevere notifica del decreto sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero).

A quali condizioni si può ottenere un decreto ingiuntivo

Per l'emissione del decreto serve la prova documentale del credito ed essa deve essere tale secondo i principi generali, salve le facilitazioni di cui all'articolo 633 nn. 2 e 3 e 634 codice di procedura civile, casi da considerare di stretta interpretazione.

Il Giudice competente pronuncia l'ingiunzione di pagamento richiesta dal creditore:

  1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta ;
  2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

In questi ultimi due casi, la domanda di emissione del decreto deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
Sono prove scritte idonee:

  • le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata
  • e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Questo è stato concepito perché si è ritenuto che la disponibilità di una prova documentale in senso proprio consenta di presumere una certa affidabilità della pretesa creditoria e può oltretutto costituire un elemento dissuasore per il debitore al fine di evitare opposizioni determinate dal mero intento dilatorio o volte solo a costringere il creditore a "scoprire le carte".

La regola generale vuole la "prova documentale" del credito, quindi la prova della sua sussistenza, entità, esigibilità.

Per questa ragione, per i crediti dell'imprenditore sopra indicati, la sola fattura - in quanto documento di formazione unilaterale, che lascia non supporre, ma solo sperare, che la sottostante prestazione sia stata pattuita (con un precedente contratto) ed eseguita - può essere ritenuta dal Magistrato, nel suo apprezzamento di merito, insufficiente a costituire la detta prova documentale: un tanto al fine di scongiurare il rischio di un un'ingiunzione fondata su di una fattura che obblighi alla opposizione un presunto debitore contro il quale il creditore non abbia in realtà alcun credito.

In forza di tali motivazioni i Giudici, se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive, chiedono spesso di dimostrare l'esecuzione della propria prestazione, da parte di chi ne chiede il pagamento.
Se invece il credito era sottoposto a condizione, è chiesta prova del suo avveramento (o il mancato avveramento, secondo il patto).

Decreto ingiuntivo - Conferma dell'esistenza del credito

Per tutte le tipologia di credito, basta ad essere fondamento del decreto ogni scrittura privata di provenienza del debitore che ne attesti l'esistenza (ad esempio il riconoscimento del debito o la promessa di pagamento).

In mancanza di scritture con tali requisiti, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, oltre alla fattura occorre l'estratto notarile delle scritture contabili ove è registrata la detta fattura per cui si chiede ingiunzione (per così attestare la regolare tenuta dei libri ex articolo 2214 del codice civile) e, nonostante sia stata abrogata la necessità della vidimazione di tali scritture contabili, sovente non bastano le autocertificazioni sostitutive o, ancor meno, copie autenticate dal segretario comunale.

Poiché detta produzione è rappresentativa della volontà di dare tutela solo a chi abbia la propria contabilità fiscale secondo norma, si è visto anche richiedere che l'estratto riguardi più pagine per una verifica sommaria da parte del giudice della complessiva regolarità della tenuta, così ritenendo non sufficiente l'estrazione dell'unica appostazione relativa al credito in questione.

Esempi di prova scritta sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo

E' tale la promessa unilaterale, il riconoscimento di un debito o comunque la prova di un credito altrui contenuta in un telegramma, in un documento, anche elettronico a firma digitale, in una e-mail inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Valgono inoltre gli estratti delle scritture contabili (nel caso di crediti dovuti a somministrazione di merci o di denaro), purche' regolarmente emessi e vidimati.

Se il creditore e' lo Stato, fanno prova anche libri e registri, se regolarmente tenuti e certificati e, nel caso di mancati versamenti di previdenza ed assistenza, valgono le indagini degli ispettori preposti.

La forma per la richiesta di un decreto ingiuntivo

Nell'istanza per la richiesta di un decreto ingiuntivo è necessario indicare l'ufficio giudiziario a cui ci si rivolge, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni.

Bisogna inoltre presentare un originale e delle copie, che dovranno essere notificate alle parti tramite ufficiale giudiziario. Queste copie devono essere sottoscritte in originale (o dalla parte se questa e' in giudizio da sola, o dal legale rappresentante).

Occorre inoltre:

  • allegare prove documentali;
  • indicare il domicilio del ricorrente, che, se ci si serve di un avvocato, potra' essere anche lo studio di quest'ultimo.

Nel caso in cui manchi il domicilio, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dell'ufficio a cui ci si e' rivolti. In questo caso, pero', si avranno molte difficolta' ad essere informati sul procedere della pratica, salvo recarsi assiduamente presso la cancelleria stessa.

Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati, che non possono essere ritirati fino alla scadenza stabilita dal decreto di ingiunzione.

Se la domanda riguarda la consegna di beni fungibili, il ricorrente dovra' dichiarare quanto denaro e' disposto ad accettare se la prestazione in natura non sia possibile. Se il giudice non dovesse ritenere proporzionata al presunto valore la cifra richiesta, potra' richiedere che l'interessato produca un certificato della Camera di Commercio.

Se il giudice rigetta la domanda -ritenendola insufficientemente giustificata- lo comunica al ricorrente tramite cancelliere, richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali -cosi’ come se non si ritira il ricorso o se la domanda non è accoglibile- il giudice respingera’ la domanda con decreto motivato.

Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potra’ nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.

Accoglimento dell'istanza finalizzata ad ottenere decreto ingiuntivo

Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera’ all'altra parte -con decreto motivato- di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra’ presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera’ all'esecuzione forzata.

Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra’ essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.

Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia’ esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice puo’ (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l’eventuale opposizione.

L’esecuzione provvisoria puo’ essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, caso in cui il giudice puo’ imporre una cauzione al richiedente.

Il giudice deve sempre emettere il decreto ingiuntivo richiesto?

Innanzitutto, il ricorso per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo deve essere proposto avanti il Giudice che sarebbe competente per materia-territorio-valore a decidere se la domanda giudiziale fosse presentata con il procedimento ordinario.

Salvo che non sia pattuito diversamente, il Giudice competente per la domanda di pagamento dei crediti è quello del domicilio del creditore.

È quindi importante rammentare che il Giudice può sempre rilevare di ufficio la sua eventuale incompetenza territoriale, o l'esistenza del foro del consumatore, o l'incompetenza per valore nonché quella per materia (si pensi al caso in cui si è visto richiedere in via ordinaria un credito per provvigioni dell'agente per cui è invece competente il Giudice del lavoro).

Se è scontato che il ricorso per ottenere l'ordine del Giudice lo predisponga l'avvocato del creditore, allegandovi la documentazione posta a suo fondamento, diverso è quello che ci si aspetta in riferimento al decreto.

Anche se quest'ultimo viene emesso dal magistrato esso è per prassi unanime predisposto in bozza dal medesimo legale ed allegato in calce al ricorso prima del deposito in cancelleria.

Qualora il Giudice ravveda che quanto richiesto non è sufficientemente supportato dai documenti prodotti, può chiederne l'integrazione e sospendere l'emissione del decreto fino alla verifica di quanto richiesto.

In assenza della produzione di quanto richiesto o se ritiene la domanda non giustificata, il Giudice rigetta il ricorso.

Si deve perciò controllare con attenzione e preventivamente se la domanda svolta in ricorso è rivolta al Giudice competente e se la documentazione allegata è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge.

Il rigetto del ricorso non pregiudica però al richiedente la possibilità di adire la giustizia ordinaria, o persino di riproporre nuovamente il ricorso per decreto ingiuntivo relativo al medesimo rapporto giuridico fra le stesse parti - e anche davanti al medesimo giudice - senza ulteriori integrazioni di prova.

Ovviamente, se il Giudice sarà la stesso, il risultato potrà con difficoltà essere diverso dal quello ottenuto del primo ricorso.

Decreto ingiuntivo - Quando c'è l'efficacia esecutiva immediata

Il legislatore ha previsto che, qualora vi sia riconoscimento del diritto azionato da parte del medesimo debitore, l'ingiunzione possa avere efficacia esecutiva immediata, rinviando la fase dell'eventuale opposizione ad un momento che può essere postumo al pagamento.

L'ordine al debitore di pagare avrà perciò efficacia immediata (si scrive in ricorso che avvenga "senza indugio" o "con sollecitudine") e il termine che viene concesso è solo per poter evitare che esso diventi definitivo presentando apposita opposizione.

Per ottenere tale tutela ancor più accelerata del credito è necessario produrre documentazione idonea del detto riconoscimento avente provenienza dal debitore in persona.
È tuttavia necessario evidenziare che in alcuni casi non basta la sola firma del debitore, ad esempio quando:

  • vi è una controprestazione da provare ed occorre appunto la prova della effettuazione della controprestazione - la sola sottoscrizione in calce al contratto di appalto o vendita non è prova della realizzazione della prestazione o della consegna;
  • nell'atto sottoscritto dal debitore manca la quantificazione del
    "diritto fatto valere" - occorre infatti un documento che comprovi anche indirettamente l'ammontare del dovuto.

Da ciò deriva che non serve ulteriore produzione nel caso in cui il contratto sottoscritto dal debitore contenga già la prova dell'avvenuta controprestazione o la sua esatta quantificazione avente scadenza successiva - un esempio tipico è quello del mutuo in cui la prestazione della somma è già documentata nello scritto che documenta la nascita dell'obbligazione di restituire; altro esempio utile è quello della vendita con fissazione di prezzo da pagare successivamente.

Dalla notifica del decreto ingiuntivo decorrono i termini per l'eventuale opposizione

Per quanto riguarda la notifica, l’originale del ricorso-decreto sara’ depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra’ essere consegnata dall'ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra’ depositare l’atto presso la casa comunale.

Dalla notifica decorrono i termini per l'eventuale opposizione.

La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall'emissione del decreto, altrimenti sara’ inefficace. Comunque, è possibile proporre nuovamente la domanda.

Il destinatario del decreto non notificato nei termini, puo’ fare ricorso al giudice chiedendo di dichiararne l’inefficacia; il giudice decidera’ fissando un’udienza ed i termini entro cui il decreto dovra’ essere regolarmente notificato.

Opposizione al decreto ingiuntivo

L'opposizione al decreto ingiuntivo può essere esercitata nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell'opposizione al cancelliere, perche’ lo annoti sull’originale del decreto.

Il giudizio si svolgera’ secondo il procedimento ordinario, davanti al giudice a cui ci si è rivolti.

I termini di comparizione sono ridotti della meta’ (non meno di 30 giorni dalla notifica dell'udienza).
Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l’opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il verbale.

In assenza di opposizione, perche’ si ritiene che la notifica non sia andata a buon fine, si deve presentare una nuova notifica.

Una volta dichiarato esecutivo il decreto, non ci puo’ essere opposizione, salvo il caso in cui l’interessato provi di non averne ricevuto tempestiva notifica -per irregolarita’ della stessa, per caso fortuito o per forza maggiore. L’esecuzione verra’ cosi’ sospesa. L’opposizione, comunque, non è ammessa dopo 10 giorni dal primo atto esecutivo.

Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo’ concedere -con ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria del decreto. Quest’ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell'opponente il giudice puo’ -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.

Nel corso del giudizio di opposizione è possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l’esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita’- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita’. Questa riduzione dovra’ essere annotata nei registri immobiliari.

Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato - o provvisoriamente esecutiva - il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia’ prima non l’aveva. Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Gli atti compiuti in base al decreto restano comunque validi. In tal caso le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.

I titoli che comportino un’esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.

10 Maggio 2013 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!