Decreto ingiuntivo notificato all’erede per i debiti del de cuius – L’eventuale successiva accettazione con beneficio di inventario può essere eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione


L'eventuale successiva accettazione con beneficio di inventario può essere eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione

Com'è noto, l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede: di conseguenza, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Se il patrimonio non è sufficientemente capiente, i creditori del defunto, ancora non soddisfatti, non possono aggredire il patrimonio dell'erede.

Se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l'eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte.

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserimento nel registro delle successioni, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. L'inventario può essere chiesto al tribunale ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

L'inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale è nullo, con la conseguenza che gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ed hanno lasciato trascorrere i termini per la redazione dello stesso, confidando nella validità dell'inventario non autorizzato dal tribunale, non acquistano il beneficio di inventario e, pertanto, devono essere considerati eredi puri e semplici.

Qualora al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all'eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 9099/2018.

3 Ottobre 2024 · Annapaola Ferri


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