Decreto Anticrisi articolo 2 – Tanto rumore per nulla

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

L’articolo 2 del decreto anticrisi (DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, numero 185) ha previsto il blocco dei tassi d’interesse al 4% sui mutui per l'acquisto, ristrutturazione e costruzione della prima casa per le rate che scadono nel 2009.

Non sarà la banca a ridurre la rata ma lo Stato ad accollarsi la differenza di tasso. Quindi se il tasso d’interesse è del 5%, il 4% rimane a carico del mutuatario l’1% verrà pagato dallo Stato.



Attenzione

La misura si applica solo ai mutui a tasso variabile stipulati fino al 31 ottobre 2008. La casa non deve essere stata accatastata come A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville ecc.).

Se al momento della stipula del mutuo il tasso variabile era già superiore al 4%, lo Stato si accolla soltanto la differenza fra il tasso di stipula ed il tasso attualmente applicato. Pertanto chi ha contratto un mutuo a tasso variabile, ad esempio, al 6% il tasso d’interesse minimo che continuerà a pagare sarà appunto il 6%, lo Stato interverrà soltanto per la parte di interesse che supererà il 6%.

Chi ha redatto la norma si è "dimenticato" di tutti coloro che hanno stipulato il mutuo fra il 1 novembre 2008 e il 31 dicembre 2008, a questi non si applica né l’agevolazione del tasso massimo del 4% né la possibilità di calcolare gli interessi sulla base del tasso BCE (il Ministero è stato chiamato a dare dei chiarimenti al riguardo).

Mutui rinegoziati

(E’ un pò complicato). Per chi ha rinegoziato il mutuo come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 93 /08, chiedendo di bloccare gli interessi al tasso variabile del 2006, facendo confluire la parte di data eccedente su di un conto accessorio che verrà estinto alla fine dell'ordinario piano di ammortamento, l’agevolazione interverrà prima sugli interessi pagati sul conto accessorio e una volta esaurito questo su quelli pagati sul conto ordinario. Questo significa che se le rate che scadono nel 2009 si riferiscono al conto ordinario si continueranno a pagare gli interessi in base al tasso variabile del 2006.

"Inghippo"
. L’agevolazione per diventare operativa deve aspettare un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l’emanazione del quale però non è stato fissato alcun termine.

Perciò finché questo provvedimento non sarà emanato è quasi certo che le banche continueranno ad applicare i tassi ordinari in vigore salvo poi rimborsare successivamente i maggiori interessi pagati.

Nuovi mutui

A partire dal 1 gennaio 2009 le banche hanno il solo obbligo di informare chi sta per richiedere un nuovo mutuo ipotecario per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale che può scegliere fra l’applicazione del tasso indicizzato all'EURIBOR e l’applicazione del tasso indicizzato al Refi BCE.

Il tasso EURIBOR è leggermente più alto del tasso BCE ma per i mutuatari nella sostanza cambia poco. Infatti le banche sono libere di fissare il tasso complessivo che comprende lo spread (margine che la banca si trattiene) e sta avvenendo che se si sceglie il tasso più basso le banche applicano uno spread maggiore cosicché alla fine il costo per il mutuatario e quasi sempre lo stesso sia nel caso che scelga l’EURIBOR piuttosto che il tasso BCE.

Che dire, anche su questa misura è stato fatto tanto "rumore per (quasi) nulla".

di Sergio Carducci
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2 Febbraio 2009 · Piero Ciottoli


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