Decorsi cinque anni dalla levata del protesto il creditore può sempre ottenere il pignoramento dei beni di proprietà del debitore
Se il titolo esecutivo (assegno o cambiale su cui è stato levato il protesto) originava da un prestito e se il creditore ha documentazione probante del rapporto di finanziamento intervenuto con il debitore, allora può chiedere, entro dieci anni, un decreto ingiuntivo e pignorare i beni che nel frattempo sono entrati nella disponibilità del debitore.
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