I 90 giorni per la notifica del verbale di multa decorrono dalla data dell’infrazione anche in caso di rilevamento automatico dell’eccesso di velocità
A fronte dell'eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento sollevata dal trasgressore o dal proprietario del veicolo ed accolta in sede giudiziale, spesso la Pubblica Amministrazione (PA) ricorre denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 del codice della strada, e contesta che, nel caso di rilevamento automatico dell'infrazione, l'accertamento dell'illecito avviene necessariamente in un momento successivo, richiedendo un'attività istruttoria complessa (a mezzo dell’esame dei fotogrammi e l'incrocio dei dati) finalizzata a riscontrare il nesso tra il veicolo di cui è stato registrato il transito e la proprietà dello stesso.
Ricordiamo che l'articolo 201 del codice della strada dispone che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o al coobbligato (in genere, il proprietario del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione, se diverso dal trasgressore) quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 7066/2018, ha ribadito che l'articolo 201 del codice della strada può senz'altro essere interpretato nel senso che il termine di 90 giorni, disponibili alla Pubblica Amministrazione per la notifica del verbale di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, decorre dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza.
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