L'assegno di mantenimento nella separazione fra coniugi


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Nella separazione tra coniugi l’assegno di mantenimento decorre di regola dalla data della domanda, salvo diversa determinazione del giudice.

L’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale (così come la sua successiva revisione) decorre dalla data della domanda (Cassazione, sentenza numero 25010/07).

Ciò in forza del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio nonchè per analogia con la regola stabilita dall’articolo 445 del Codice civile, in materia di alimenti, secondo cui “Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale“.

Questa regola vale nel caso in cui il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa ovvero se abbia stabilito soltanto la corresponsione del mantenimento entro una certa data di ogni mese, trattandosi di mera modalità di adempimento di prestazioni periodiche non ancora maturate che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute (Cassazione, sentenza numero 7770/97).

Se quindi la regola è quella della retroattività (alla data della domanda), d’altra parte il giudice ha il potere di stabilire una decorrenza diversa, graduando e differenziando nel tempo l’entità dell’assegno in base ai dati concretamente accertati.

Ne segue, pertanto, che la naturale retroattività delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di separazione non implica la necessaria uniformità degli importi fissati in relazione alle varie fasi temporali (Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2004, numero 23570).

13 Maggio 2012 · Antonella Pedone

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