E’ decennale la prescrizione del diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute

L'indennita’ sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilita’ di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto costituisce il corrispettivo dell'attivita’ lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per se’ retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.

Ai fini della verifica della prescrizione e’ necessario che il diritto, che l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite tende a soddisfare, possa essere esercitato in maniera ampia, per cui non può che considerarsi prevalente, a tale scopo, la natura risarcitoria della stessa, per la quale e’ prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione.

Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie e’ principalmente finalizzata, cioe’ quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all'applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo.

Invece, quest’ultima funzione, anch'essa assolta dall'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.

Quello appena riportato è il principio giuridico, in tema di prescrizione del diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 1756/16.

14 Febbraio 2016 · Tullio Solinas