La decadenza dal diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario

Come sappiamo, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto.

In sostanza, l'accettazione dell’eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario.

Nel caso in cui l'erede effettui alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, l'azione dei creditori del defunto, finalizzata ad accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio dell’inventario, può essere promossa al compimento dell'atto non autorizzato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 21212/2017.

24 Ottobre 2017 · Marzia Ciunfrini