Controlli automatici e formali della dichiarazione dei redditi » Rateazione e decadenza dal beneficio


Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici e ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi può essere rateizzato. Le rate sono trimestrali, di pari importo o di importo decrescente. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

Per comunicazioni di irregolarità notificate dopo il 28 dicembre 2011, il beneficio della rateazione si perde nei casi di mancato pagamento:

  1. della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità;
  2. di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014).

Il pagamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, DPR numero 472/1997. In caso contrario l’importo della rata viene iscritto a ruolo con applicazione delle sanzioni in misura piena (30%), in luogo del 10% quando si esercita acquiescenza dell’avviso bonario.

Il numero massimo di rate trimestrali in cui è consentito ripartire il debito dipende dall’importo da versare:

  1. fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate;
  2. oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La decadenza dalla rateazione comporta l’iscrizione a ruolo, con successiva notifica della cartella esattoriale. Il contribuente sarà, di conseguenza, obbligato al versamento dell’importo dovuto per le imposte gravato dagli interessi e dalle sanzioni in misura piena (30%) ridotto di quanto già versato in pendenza della rateazione, nonché dell’aggio di riscossione e delle spese di notifica della cartella esattoriale.

29 Aprile 2014 · Giorgio Valli

Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!







Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!


Costa sto leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Controlli automatici e formali della dichiarazione dei redditi » Rateazione e decadenza dal beneficioAutore Giorgio Valli Articolo pubblicato il giorno 29 Aprile 2014 Ultima modifica effettuata il giorno 1 Gennaio 2018 Classificato nelle categorie , , , , , , Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)