Simonetta folliero

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DOMANDA

Il saldo di conto corrente del debitore inadempiente è completamente espropriabile. Se cointestato con altri N soggetti, il conto corrente è espropriabile esclusivamente in quota: in pratica nell’ipotesi di N cointestatari al creditore procedente può essere assegnata solo l’ennesima parte del saldo, a meno che il creditore non riesca a dimostrare che solo M intestari, con M < N, fra cui il debitore esecutato, alimentano il conto, nel qual caso il creditore potrà acquisire la emmesima parte del saldo disponibile.

Di particolari tutele possono fruire pensionati e lavoratori le cui retribuzioni mensili vengono accreditate sul conto corrente pignorato.

L’articolo 545 del codice di procedura civile, stabilisce infatti che Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio

BEGINNISH

RISPOSTA

Non è facile, né immediato, conoscere gli eventuali conti correnti detenuti in UE da una persona fisica (nonostante le ricorrenti legende metropolitane, non esistono archivi centralizzati con tali informazioni) ma nemmeno è impossibile: il creditore dovrebbe affidarsi ad un’ agenzia investigativa e poi, se la ricerca andasse a buon fine, l’azione esecutiva andrebbe perfezionata da uno studio legale operante nello Stato in cui l’Istituto di credito ha la propria sede legale per superare eventuali opposizioni eccepite dalla banca che rendessero complicato il ricorso al decreto ingiuntivo europeo e per finalizzare più efficacemente l’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente. Insomma, alla fin fine, il creditore deve sempre valutare se la spesa vale l’impresa: tutto dipende dalle cifre in gioco.

Per restare in Italia, l’articolo 480 del nostro codice di procedura civile, consente al debitore inadempiente di riflettere almeno dieci giorni prima di versare, eventualmente, l’importo ingiunto dal giudice. Prima del decorso del termine indicato nel precetto, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa dal creditore. Dieci/venti giorni non costituiscono, tuttavia, un tempo sufficiente per contrastare efficacemente la procedura di recupero del credito che verrà azionato: la cosa peggiore che il debitore possa fare in un tale contesto è proprio quella di trasferire il saldo disponibile sul proprio conto corrente tramite bonifico. La banca infatti deve rendere al giudice una dichiarazione (la cosiddetta dichiarazione del terzo) in cui riporta il saldo disponibile sul conto corrente pignorato, allegando, altresì, gli ultimi estratti conto. E potrebbero sorgere problemi piuttosto gravi per i soggetti che prendono parte alla transazione di trasferimento fondi senza alcun alcuna motivazione contrattuale sottostante, ma esclusivamente finalizzata, a vanificare, con condotte dolose, le legittime aspettative dal creditore.

Tutte le cose fatte per bene devono essere pianificate per tempo: magari a partire dal momento in cui si concretizza l’inadempimento …

STOPPISH