Ludmilla karadzic

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DOMANDA

A nostro giudizio le precisazioni formulate non cambiano l’orientamento della valutazione resa nella precedente discussione. I figli non fanno parte del nucleo familiare dell’assegnatario della casa popolare, per cui le loro proprietà immobiliari non rilevano. Inoltre, nessuna norma impone ad un soggetto, comproprietario al 50% di un immobile, di mettere a disposizione gratuita il restante 50% al comproprietario, anche se fra i due insiste un vincolo di parentela. Pertanto, se l’immobile non è facilmente divisibile in due appartamenti indipendenti, senza effettuare lavori di ristrutturazione che richiedono un impegno finanziario, è chiaro che l’assegnataria della casa popolare non può disporre dell’immobile se non corrispondendo un canone mensile all’altro comproprietario (che si tratti di una sorella non rileva ai fini giuridici). Piuttosto, l’eventuale locazione dell’immobile a terzi, con gli introiti derivanti dal 50% del canone o dal regime fiscale di cedolare secca eventualmente adottato, potrebbe alterare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) portandolo oltre la soglia massima definita per il diritto ad abitare in una casa popolare concessa dal Comune.

Se, poi, non si ha alcuna intenzione di instaurare un eventuale contenzioso con il Comune di residenza, resta sempre valida la soluzione di rinunciare all’eredità in favore dei figli da parte dell’erede assegnataria della casa popolare. Un’eredità dovrebbe semplificare la vita a chi la riceve, non complicarla.

BEGINNISH

RISPOSTA

Se si vuole essere onesti fino in fondo, tralasciando qualsiasi atteggiamento retorico, bisogna osservare che la buona volontà di onorare il credito insoddisfatto da parta del debitore inadempiente è emersa solo dopo la notifica del precetto da parte del creditore insoddisfatto e non prima …

Inoltre, bisognerebbe trovare un buon motivo, diverso dal solito ipocrita senso di carità cristiana, in base al quale il creditore insoddisfatto – che fosse riuscito a procurarsi un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore inadempiente che svolge attività di impiegato – trovi più conveniente accettare un piano di rientro dilazionato rimborsato di un cattivo pagatore che ha già tradito la sua fiducia, invece di aspettare comodamente a casa che il datore di lavoro del debitore inadempiente trattenga il 20% dalla sua busta paga natta ad ogni scadenza mensile e lo consegni al creditore procedente., con un semplice bonifico.

L’unica proposta veramente allettante per il creditore insoddisfatto, in definitiva, potrebbe essere quella di ricevere tutto il debito nominale originario, gravato da interessi di mora e spese di esazione, in una soluzione unica, proprio come riporta il precetto.

In ogni caso le saremmo grati se ci terrà aggiornati: i feedback dei lettori costituiscono, per noi, preziose fonti di conoscenza. Grazie.

STOPPISH