Loredana pavolini
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DOMANDA
Il debitore inadempiente viene citato in tribunale e può essere presente all’udienza di assegnazione della liquidità eventualmente pignorata dal creditore. Ma la sua presenza è pro forma. Un eventuale ricorso deve essere presentato al giudice dell’esecuzione del Tribunale, ma sempre tramite avvocato e con fondati motivi.
Il creditore non deve necessariamente accettare la proposta di dilazione del debitore inadempiente dopo che gli è stata, a suo tempo, notificata la Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) con la quale il rimborso del credito residuo deve essere effettuato, per legge, in unica soluzione senza alcuna rateizzazione.
Il debitore inadempiente, nella fase di espropriazione può esclusivamente chiedere la Conversione del Pignoramento, ex articolo 495 del codice di procedura civile, in base al quale, prima che sia effettuata l’assegnazione delle trattenute in busta paga o del saldo di conto corrente o, ancora, dei corrispettivi dovuti dai terzi clienti, il debitore può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
RISPOSTA
Contattare il debitore presso l’azienda in cui lavora integra una evidente e grave violazione della privacy. La società di recupero crediti ha uno, ed un solo modo legittimo, di interagire con il debitore: inviargli una raccomandata AR all’indirizzo attuale di residenza. Punto.
Lei e’ legittimato, pertanto a segnalare il caso all’Autorità per la tutela della privacy. Non solo, può sporgere denuncia anche all’Autorità giudiziaria per molestie e stalking.
Ma c’é un modo ancora più efficace, se vuole, di punire chi crede di poter agire al di fuori delle regole. E’ necessario premettere che le derive comportamentali che l’hanno coinvolta non sono gradite, in primis, da chi e’ responsabile della società, in quanto segnalazioni da parte del debitore all’Autorità per la tutela della privacy o a quella giudiziaria potrebbero dare avvio ad ispezioni della Banca d’Italia e della Prefettura, con conseguenti sanzioni e/o il ritiro della licenza per poter operare nel settore del recupero crediti.
I funzionari che contattano, via telefono, il debitore presso il luogo di lavoro (ma non si fanno scrupolo di chiamare anche familiari ed amici) si comportano in questo modo perché ignorano quello cui potrebbero andare incontro qualora incontrassero un debitore consapevole dei propri diritti e non disposto a farsi vessare. Essi cercano di esercitare una pressione psicologica sul debitore, minacciando di far emergere la situazione debitoria al di fuori della sua sfera privata, nel caso specifico fra colleghi di lavoro, per costringerlo a pagare.
Nessuno li ha istruiti sulle regole da rispettare (tanto la responsabilità penale e’ personale) ed hanno come attenuante (che, tuttavia, non giustifica certi atteggiamenti invasivi) il fatto che sono malpagati e cercano, in ogni modo, di accrescere le proprie provvigioni con il recupero di quanto più possibile.
Pertanto, basta scrivere una letterina, da inviare con raccomandata A/R, ai vertici della società di recupero crediti per la quale opera il soggetto che si è permesso di contattarla sul luogo di lavoro, indicando le generalità del debitore e il numero di pratica (il nome del reo non è necessario in quanto è possibile risalire dalla pratica a chi è stato chiamato a gestirla) descrivendo l’episodio, diffidando formalmente la società dal continuare a porre in atto atteggiamenti che violano la privacy e configurano reati di molestie e stalking e riservandosi di agire per il risarcimento danni.
E’ ora di porre un argine a queste pratiche scorrete di recupero crediti. Ma per farlo è necessaria la collaborazione dei debitori.