Marzia ciunfrini

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DOMANDA

La Corte di Cassazione, si è pronunciata, a sezioni unite, sulla questione, con l’ordinanza 21761/2021, stabilendo l’efficacia reale degli accordi sul trasferimento di immobili in sede di separazione personale dei coniugi o divorzio. In particolare, l’accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2699 del codice civile e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’articolo 2657 del codice civile.

In altre parole la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del trasferimento di proprietà in capo al minore può avvenire sulla base della copia conforme della sentenza di divorzio omologata.

Secondo la pronuncia appena riportata, dunque, sicuramente non serve l’autorizzazione del giudice tutelare, e non serve nemmeno un nuovo rogito notarile assistito dal curatore nominato per perfezionare il trasferimento di proprietà, ma è solo necessario conferire l’incarico ad un professionista per la trascrizione del trasferimento di proprietà sulla base di una copia conforme della sentenza di divorzio omologata dal PM.

Naturalmente se l’immobile da trasferire alla figlia come da accordo omologato dei genitori non è univocamente identificato in base alle coordinate catastali, ma si tratta solo di una dichiarazione di intenti, allora è sicuramente necessario il rogito notarile.

BEGINNISH

RISPOSTA

Quello che possiamo affermare nel merito è quanto disposto dall’articolo 481 del codice di procedura civile: il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione.

Qualora il termine di efficacia del precetto scadesse senza che fosse stata avviata l’azione esecutiva di pignoramento di beni del debitore, il creditore procedente non dovrà procurarsi un nuovo titolo esecutivo (nella fattispecie il decreto ingiuntivo), ma sarà costretto a rinnovare la notifica del precetto prima di avviare eventuali azioni esecutive nei confronti del debitore inadempiente.

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