Giorgio valli
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DOMANDA
L’autofattura TD27 viene utilizzata quando sono in essere cessioni di beni e prestazioni che esulano dall’esercizio di attività d’impresa (tipicamente operazioni di autoconsumo in cui alcuni beni vengono destinati dall’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore): per le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva bisognerà emettere un’autofattura elettronica indicando il tipo documento TD27 nella quale il cedente/prestatore e il cessionario/committente coincidono.
Da quanto esposto consegue che l’autofattura deve essere registrata sul registro iva/acquisti e contemporaneamente sul registro iva/vendite dell’impresa (oltre, naturalmente, al registro delle fatture emesse). La doppia registrazione in capo al medesimo soggetto (l’impresa) comporta la rilevazione e compensazione di Iva a credito e di iva a debito.
RISPOSTA
Di solito, per la realizzazione di lavori edili di ristrutturazione, impresa e committente sottoscrivono un contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate (che può essere esibito in Tribunale per redimere un eventuale contenzioso fra le parti) oppure una scrittura privata o concordano, anche solo verbalmente, le date in cui il committente si impegna a versare all’impresa il corrispettivo previsto in corrispondenza dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL).
L’articolo 6 del DPR 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Pertanto, in occasione del pagamento del corrispettivo dovrà essere emessa fattura e l’anno di emissione della fattura coinciderà con quello di competenza contabile dei ricavi, mentre per quanto riguarda gli eventuali obblighi IVA va, naturalmente, considerata la data di emissione della fattura.
Inutile aggiungere che un accordo come quello che si ipotizza intervenire fra impresa e committente integra il reato di truffa ai danni dello Stato, esponendo il committente e l’imprenditore alle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente. Senza contare il fatto che, in questo modo, il committente molto difficilmente potrà contestare eventuali inadempimenti dell’impresa nell’esecuzione di lavori concordati.