Debito solidale e transazione a saldo stralcio di uno dei condebitori

Facciamo l'esempio di un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, e ipotizziamo che la transazione a saldo stralcio sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20.

La domanda: gli altri due condebitore restano obbligati per una cifra pari a 70?

Non è così, secondo i giudici della Corte di cassazione che hanno affidato le proprie motivazioni alla sentenza 22231/14.

Gli altri due condebitori restano obbligati per una cifra pari a 60, ridotta cioè della quota ideale (pari a 30) gravante su debitore che è pervenuto all'accordo transattivo.

Se, invece il condebitore avesse transato per 40, gli altri due condebitori sarebbero rimasti obbligati per un importo pari a 50.

In pratica, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha concluso l'accordo a saldo stralcio, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. Se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo con il creditore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota ideale di chi ha transato.

In altre parole, sul presupposto che la transazione conclusa da uno dei condebitori non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, il debito residuo dei debitori che non hanno aderito alla transazione a saldo stralcio è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transato, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla propria quota ideale di debito.

In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al debitore uscito di scena in seguito all'accordo transattivo concluso con il creditore, il debito residuo che resta a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì in misura pari alla quota ideale di chi ha transato. Altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.

21 Ottobre 2014 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!