Debito solidale e coobbligati – Rinuncia del creditore alla solidarietà verso uno dei condebitori con o senza remissione

Come sappiamo, il debito è in solido quando più debitori (condebitori) sono tutti obbligati al rimborso, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità del debito (o parte di esso) e l'adempimento di uno libera gli altri.

Analizziamo, adesso, le differenze fra rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei condebitori con o senza remissione del debito pro quota.

Supponiamo che cinque debitori rispondano in solido, verso il creditore, di un debito di 5 mila euro.

Ipoteticamente ciascuno dei condebitori deve al creditore mille euro (debito pro quota), anche se il creditore può pretendere da uno solo dei debitori l'intero importo di 5 mila euro, o parte di esso.

Se uno dei condebitori, Tizio, paga la somma di 400 euro al creditore e questi gli rilascia quietanza con la formula per la parte di lui, senza riserva [di agire per i restanti 600 euro dovuti pro quota], il creditore rinuncia alla solidarietà nei confronti di Tizio e libera Tizio anche dal debito pro quota. In pratica il creditore conserva l'azione in solido verso gli altri condebitori per il debito residuale di 4.600 euro: in questo caso si ha rinuncia alla solidarietà senza remissione (da intendere nel senso di condono) agli altri condebitori, del restante debito pro quota di Tizio.

Se uno dei condebitori, Caio, paga la somma di 400 euro al creditore e questi gli rilascia quietanza con la formula per la parte di lui, ma con riserva [di agire per i restanti 600 euro] il creditore rinuncia alla solidarietà nei confronti di Caio, ma non libera Caio dai restanti 600 euro dovuti pro quota. In pratica il creditore conserva l'azione in solido contro gli altri condebitori per il debito residuale di 4.000 euro, mentre potrà richiedere a Caio i restanti 600 euro dovuti pro quota. In questo caso si ha rinuncia alla solidarietà con remissione (da intendere nel senso di condono) agli altri condebitori, di quanto ancora dovuto da Caio pro quota.

Concludendo, in caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso uno dei condebitori, senza remissione, gli altri condebitori continueranno a rispondere per l'intero debito residuo, mentre, quando c'è remissione, gli altri condebitori non dovranno adempiere la restante quota del debitore non liberato.

Questi i principi enunciati dai giudici di legittimità nella sentenza numero 1453/14.

29 Gennaio 2015 · Loredana Pavolini




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