Equitalia – onere della prova dell’avvenuta notifica

Debito ultradecennale con Equitalia

Ho un debito con Equitalia accumulato da piu' di 10 anni: l'altro anno decido di affrontare la situazione e mi faccio avanti, ovviamente appena mi faccio vivo all'agenzia, Equitalia comincia a tartassarmi iniziando da un avviso di fermo amministrativo.

Blocco il tutto rateizzando il debito che tutt'ora sto regolarmente pagando, ma comunque inizio le mie indagini.

Ho inviato una lettera all'Equitalia richiedendo copia delle ricevute di avvenuta notifica inoltrate all'indirizzo di residenza nel corso degli anni, relative a tutte le mie cartelle esattoriali.

Equitalia mi risponde inviandomi fotocopie delle notifiche (ricevure di raccomandate A/R), e appellandosi all'articolo 26 non mi invia le notifiche delle cartelle con piu' di 5 anni.

La parte evidenziata da Equitalia riguardante l'articolo 26 recita:

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Ho letto di alcune sentenze che obbligano Equitalia a dimostrare il debito, il grosso del mio debito riguarda cartelle di più di 10 anni fa, se Equitalia non potesse esibirmi le notifiche, queste cartelle si potrebbero considerare prescritte?

Inoltre le cartelle notificate tramite posta A/R sono nulle come ho letto in varie sentenze?

Equitalia e le cartelle esattoriali ultradecennali - La notifica via posta è legittima

Lasciamo perdere la validità delle cartelle esattoriali notificate via posta: sentenze di giudici di pace o di commissioni tributare provinciali e regionali non fanno storia.

Il problema su cui si discute, poi, non è proprio quello della validità della notifica via raccomandata A/R, che è prevista dalla legge.

Qualcuno si chiede se la raccomandata AR possa essere portata direttamente alle poste da un funzionario Equitalia o se, invece, il passaggio debba essere intermediato da un agente notificatore. Insomma, per esser chiari, sono in gioco interessi tutt'altro diversi da quello del cittadino vessato dalle cartelle esattoriali.

Per chiudere su questo argomento, va aggiunto che quand'anche la Cassazione si esprimesse sulla invalidità di una notifica effettuata con raccomandata AR senza intervento di un agente qualificato, il governo si affretterebbe subito a varare un decreto legge in cui verrebbe sancito che le cartelle esattoriali, comunque notificate fino al giorno prima, devono essere considerate valide. E' già accaduto nel 2008, con le cartelle esattoriali prive dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Veniamo all'art, 26. Certo, può buttar via qualsiasi cosa Equitalia. Ne ha tutto il diritto. Ma solo se ha deciso di rinunciare a perseguire il debitore. Perché davanti al giudice, non c'è modo di negare l'intervenuta prescrizione o decadenza asserite dal debitore se non si prova l'avvenuta notifica di atti interruttivi dei termini. E, per questo, ci vogliono le relate che devono essere depositate in giudizio.

Mi sembra che Equitalia si sia chiamata fuori, opponendole l'articolo 26.

Per scrupolo, potrebbe continuare le indagini presso i creditori. Onde evitare che eventualmente, in giudizio, esca fuori qualche documento di cui lei ignorava l'esistenza. Equitalia è operativa dal 2006 ed anche se ha acquisito tutte le maggiori società di riscossione che operavano in precedenza, è sempre poco agevole recuperare relate di notifica risalenti a 10 anni fa.

11 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


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4 risposte a “Equitalia – onere della prova dell’avvenuta notifica”

  1. Might76it ha detto:

    Vorrei esporvi la mia situazione perché avrei l’intenzione di acquistare casa.

    Mi sono spostato nel 2008 in separazione dei beni e ho due figli.

    Mia moglie ha avuto un fallimento chiuso nel 2007. Verificato sul sito di Equitalia (tramite link nel sito dell’INPS) abbiamo scoperto che risultano N cartelle, da pagare, tra le quali alcune con importi molto elevati e da qualche mese stanno incominciando ad arrivare solleciti di pagamento.

    Dal sito risulta che le Date di Notifica delle cartelle vanno dal 2000 al 2010. Lei è nulla tenente e viviamo in affitto (contratto registrato a nome di entrambi).

    Che rischi corro con una situazione di questo tipo se volessi acquistare una casa a mio nome stipulando un mutuo sempre a mio nome?

    Nel caso mia moglie riuscisse a prendere un prestito, che cosa succederebbe?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il regime di separazione dei beni è opponibile al creditore solo se annotato sull’atto di matrimonio. Legga questo articolo e provveda all’annotazione prima di richiedere il mutuo ed acquistare l’immobile.

      Difficilmente sua moglie otterrà un finanziamento, visti gli eventi pregiudizievoli che la riguardano. Ma, ove mai, riuscisse nell’intento, ella rischia un pignoramento presso terzi. Vale a dire il pignoramento del conto corrente dopo l’erogazione del prestito o addirittura dell’intero finanziamento qualora il creditore riuscisse a portare a termine l’azione esecutiva nel periodo intercorrente fra la delibera di approvazione del prestito e il trasferimento effettivo dell’importo.

    • Might76it ha detto:

      Grazie,
      ho verificato sull’estratto di matrimonio rilasciato dal comune nel quale ci siamo sposati e, nella sezione “Annotazioni” risulta la seguente nota:
      Con dichiarazione resa nell’atto di matrimonio controscritto gli sposi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
      Quindi se ho capito bene: se acquisto casa a mio nome, con relativo mutuo a mio nome, nessuno può togliermi casa.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per i debiti contratti da sua moglie prima del matrimonio, tanto è sufficiente.

      Per i debiti che sua moglie ha contratto e/o contrarrà a partire dal giorno dopo il matrimonio, l’annotazione sull’atto è sufficiente, purchè il creditore non sia messo in condizione di dimostrare che il debito è stato assunto da sua moglie nell’interesse del nucleo familiare.

      Per esser chiari, se sua moglie chiede un finanziamento per andarsela a spassare con l’amante in Polinesia, nessuno potrà toccarle la casa. Ma, se sua moglie si fa prestare soldi dalla banca per mandare vostro figlio in Svizzera a studiare presso un college esclusivo, e poi non paga, la banca si prende comunque la casa da lei acquistata in separazione dei beni, anche se c’è la nota a margine dell’atto di matrimonio.

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