Equitalia – onere della prova dell’avvenuta notifica

Debito ultradecennale con Equitalia

Ho un debito con Equitalia accumulato da piu' di 10 anni: l'altro anno decido di affrontare la situazione e mi faccio avanti, ovviamente appena mi faccio vivo all'agenzia, Equitalia comincia a tartassarmi iniziando da un avviso di fermo amministrativo.

Blocco il tutto rateizzando il debito che tutt'ora sto regolarmente pagando, ma comunque inizio le mie indagini.

Ho inviato una lettera all'Equitalia richiedendo copia delle ricevute di avvenuta notifica inoltrate all'indirizzo di residenza nel corso degli anni, relative a tutte le mie cartelle esattoriali.

Equitalia mi risponde inviandomi fotocopie delle notifiche (ricevure di raccomandate A/R), e appellandosi all'articolo 26 non mi invia le notifiche delle cartelle con piu' di 5 anni.

La parte evidenziata da Equitalia riguardante l'articolo 26 recita:

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Ho letto di alcune sentenze che obbligano Equitalia a dimostrare il debito, il grosso del mio debito riguarda cartelle di più di 10 anni fa, se Equitalia non potesse esibirmi le notifiche, queste cartelle si potrebbero considerare prescritte?

Inoltre le cartelle notificate tramite posta A/R sono nulle come ho letto in varie sentenze?

Equitalia e le cartelle esattoriali ultradecennali - La notifica via posta è legittima

Lasciamo perdere la validità delle cartelle esattoriali notificate via posta: sentenze di giudici di pace o di commissioni tributare provinciali e regionali non fanno storia.

Il problema su cui si discute, poi, non è proprio quello della validità della notifica via raccomandata A/R, che è prevista dalla legge.

Qualcuno si chiede se la raccomandata AR possa essere portata direttamente alle poste da un funzionario Equitalia o se, invece, il passaggio debba essere intermediato da un agente notificatore. Insomma, per esser chiari, sono in gioco interessi tutt'altro diversi da quello del cittadino vessato dalle cartelle esattoriali.

Per chiudere su questo argomento, va aggiunto che quand'anche la Cassazione si esprimesse sulla invalidità di una notifica effettuata con raccomandata AR senza intervento di un agente qualificato, il governo si affretterebbe subito a varare un decreto legge in cui verrebbe sancito che le cartelle esattoriali, comunque notificate fino al giorno prima, devono essere considerate valide. E' già accaduto nel 2008, con le cartelle esattoriali prive dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Veniamo all'art, 26. Certo, può buttar via qualsiasi cosa Equitalia. Ne ha tutto il diritto. Ma solo se ha deciso di rinunciare a perseguire il debitore. Perché davanti al giudice, non c'è modo di negare l'intervenuta prescrizione o decadenza asserite dal debitore se non si prova l'avvenuta notifica di atti interruttivi dei termini. E, per questo, ci vogliono le relate che devono essere depositate in giudizio.

Mi sembra che Equitalia si sia chiamata fuori, opponendole l'articolo 26.

Per scrupolo, potrebbe continuare le indagini presso i creditori. Onde evitare che eventualmente, in giudizio, esca fuori qualche documento di cui lei ignorava l'esistenza. Equitalia è operativa dal 2006 ed anche se ha acquisito tutte le maggiori società di riscossione che operavano in precedenza, è sempre poco agevole recuperare relate di notifica risalenti a 10 anni fa.

11 Ottobre 2012 · Genny Manfredi