Debito di valore e debito di valuta

Il debito è di valuta se l'oggetto della prestazione è una somma di denaro determinata o determinabile mediante una mera operazione aritmetica; ed è di valore se, per contro, non ha ad oggetto una somma liquida o agevolmente liquidabile, perché per individuare l'obbligazione che il debitore deve adempiere è necessaria una operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro: è necessario, cioè, monetizzare quel bene.

Ne deriva che, fino alla liquidazione definitiva, l'importo dovuto per il debito di valore varia in dipendenza delle oscillazioni del prezzo del bene considerato.

Il debito di valore, dunque, non è liquido. Esso si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione.

Tale distinzione assume rilievo ai fini della individuazione delle conseguenze derivanti dal ritardo nell'adempimento, perché, con riferimento ai debiti di valuta, trova integrale applicazione l'articolo 1224 del codice civile, in base al quale il risarcimento del danno non coperto dagli interessi legali, ivi compreso quello determinato dall'erosione del valore della moneta, è subordinato alla prova della effettiva sussistenza e della entità di detto danno, di cui è onerato il creditore; invece nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione.

Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi ( compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.

E invero gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, e non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, posto che tale danno potrebbe, in tesi, non esistere o essere comunque già coperto dalla somma liquidata in termini monetari attuali.

Ne discende che il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta non può che essere quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè quello in cui diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua: da quel momento, vi è l'assoggettamento del debito al principio regolato dall'articolo 1224 del codice civile.

18 Aprile 2014 · Carla Benvenuto




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