Debito contratto da un’associazione – Ne rispondono i soggetti che hanno agito in nome e per conto di essa
Nell'associazione non riconosciuta (nella specie un club) la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Va salvaguardata, cio, l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'associazione è inquadrabile tra le garanzie assimilabile alla fideiussione.
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 12508/15.
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