Debiti, fidejussione e usufrutto immobile

Fidejussione omnibus

Un soggetto A è artigiano (ditta individuale) con almeno due linee di credito sulle quali la moglie ha sottoscritto fidejussione omnibus. Il soggetto A è anche pensionato. L' attività artigianale del soggetto A da tempo è in crisi a causa del calo di lavoro generale. Il soggetto A tra poco tempo non sarà più in grado di rientrare dei vari affidamenti ai quali si sommano un prestito con una finanziaria, tasse da pagare ed una notifica ricevuta da poco da Equitalia per tasse pregresse.

Si può stimare un debito totale di circa 80/90 mila euro.

Il soggetto A ha già fatto la cessione del quinto della pensione per pagare altri vecchi debiti (Come consolidamento).

Il soggetto A non è intestatario di alcun bene di valore ad esclusione di due mezzi di trasporto ormai vecchi e un qualche strumento di lavoro.

La moglie, che ha le firme fidejussorie, percepisce una pensione di circa 900 euro, con la quale paga viveri bollette 2 piccoli finanziamenti (anche questi fatti per il marito) ma non è intestaria di beni di particolari (se non una vecchia auto).

Il primo quesito è: in quale forma il soggetto A potrebbe essere aggredito sugli strumenti di lavoro (ditta ancora attiva) e sulla pensione (un quinto già versato)?

Il secondo quesito è: in quale misura la moglie può essere aggredita? Per quale percentuale della pensione?

Ultimo quesito. I due vivono nella casa di proprietà del figlio e hanno ciascuno l'usufrutto per un sesto (in regime di separazione dei beni). Non sono mai risultati proprietari della stessa anche se la madre paga parte del mutuo in quanto anche garante sullo stesso (sul pagamento del mututo non ci sono problemi comunque). La proprietà del figlio è in pericolo essendoci usufrutto?

Che soluzioni si potrebbero adottare?

L'usufrutto è pignorabile

In linea teorica l'usufrutto è pignorabile. Ma l’usufrutto oggetto di esecuzione forzata non è divisibile dalla nuda proprietà.

E quindi tralascerei questo aspetto. Il creditore per ottenere l’espropriazione del bene indiviso, con riunione di nuda proprietà ed usufrutto, dovrebbe avventurarsi in un contenzioso assai complesso e dagli esiti incerti. E, soprattutto, l'entità del credito in capo al creditore procedente dovrebbe essere tale da giustificare questa strategia processuale, a meno che non si voglia presupporre un'azione congiunta dei creditori, cosa assai improbabile anche considerando la sussistenza di crediti speciali (Equitalia) e crediti ordinari).

D'altra parte c'è la possibilità di ottenere il pignoramento presso l'INPS della pensione sia del soggetto A, che della moglie

Nella misura del 10% per crediti di origine esattoriale (Equitalia) e del 20% per crediti vantati da finanziarie e banche.

La cessione del quinto preesistente in capo al soggetto A è compatibile con i pignoramenti successivi. La quota totale prelevata alla fonte, infatti, sarà pari al a 50%.

Andrebbe solo verificato, per il soggetto A, se la quota residuale del 50% di pensione è inferiore o meno al minimo vitale.

Per le possibili soluzioni la invito a leggere gli articoli correlati.

13 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi