Accettando l'eredità la persona chiamata diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi legati all'eredità
Indice dei contenuti dell'articolo
L’eredità viene acquistata con effetto retroattivo, vale a dire con effetto dal momento della morte del testatore. Tale data viene definita come momento di apertura della successione. L’accettazione dell’eredità può essere:
- espressa mediante una dichiarazione scritta in cui la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l’eredità (ad es. in un contratto, nella domanda di rilascio di un certificato di eredità, in una dichiarazione notarile).
- tacita Il chiamato all’eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.
Donazione, vendita o cessione di diritti ereditari, nonché rinuncia all’eredità verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importano in ogni caso l’accettazione dell’eredità, senza che sia necessario verificare l’esistenza della volontà di accettazione.
3 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su accettando l'eredità la persona chiamata diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi legati all'eredità. Clicca qui.
Stai leggendo Accettando l'eredità la persona chiamata diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi legati all'eredità • Autore Paolo Rastelli
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)
Buonasera,
avrei bisogno di avere delle dettagliate informazioni su quanto sotto esporro’.
I miei suoceri hanno due figli. E’ ovvio che tutti i beni mobili e immobili dovranno essere divisi in parti uguali. Mio cognato per andare a vivere da solo ha avuto la necessita’ di ristrutturare un vecchio appartamento usufruendo (in maniera gratuita) della prestazione d’opera di mio marito, garantendogli che avrebbe ceduto la sua parte di terreno (mio suovcero tra i beni possiede un terreno) che comunque avrebbe ereditato in futuro. Siccome mio cognato sta per sposarsi abbiamo la necessita di fare un atto privato per fare firmare sia i miei suoceri che mio cognato per garantire quanto promesso.
E’ possibile farlo? Se no cosa occorre fare per mantenere quanto promesso.
E’ urgente perche’ entro la prossima settimana devo risolvere tutto!
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta!
Cinzia
Mi spiace. Ma credo sia necessaria la consultazione di un notaio.
Mettiamo il caso abbia a conseguire ,in futuro, debiti con l’erario o con banche/finaniarie per via di crisi economica non riuscendo piu’ ad onorare,e nello stesso tempo eredito soldi e immobili dai miei una volta dceceduti,posso tenerli lontano da questi debiti?posso far ricadere l’eredita su mio fglio naturale?devo necessariamente rinunciare all’eredita’ in m odo che non mi vengano a pignorare nulla? detemi informazioni grazie mille
Non è così semplice Giacci.
Lei non può non rinunciare all’eredità dei suoi genitori (o di chiunque).
Infatti, i creditori dei chiamati all’eredità – che abbiano rinunciato – possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.
Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede – perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui – ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato.
Inoltre, qualsiasi donazione dei beni di proprietà ad opera di un debitore può essere revocata dal giudice se il creditore riesce a provare (e in alcuni casi non è poi così difficile) che la donazione aveva lo scopo di evitare l’escussione forzata del debito.
Buonasera sono la signora Mirella..ho 37 anni sono vedeva da circa 4 anni mio marito e morto con un incidente stradale, lui era figlio unico i genitori sono defunti anche loro, ora sono rimasta sola con un unica figlia adesso maggiorenne..vorrei sapere qualche informazione in piu’ sul mio caso..Vi spiego in breve siccome quando mio marito mori’ io ho dovuto rinunciare all’eredita’ per problemi di debiti..!! continuando a pagare comunque le rate del mutuo..pero’ senza nessun testamento..! Se potete darmi qualche informazione in piu’..aspetto una vostra risposta..Grazie..
Mi spiace signora Mirella, ma non è chiara l’informazione che richiede. Ed inoltre lei non ci dice la casa, per cui sta pagando il mutuo, a chi è intestata.
Sarà il caso di dettagliare meglio e riformulare la domanda.
Se si eredita un mutuo di un abitazione serve sapere il debito residuo e il valore dell’immobile per valutare se accettare o meno l’eredità che potrebbe diventare onerosa.E’ buona norma per i genitori non lasciare debiti consistenti ai propri figli in quanto si potrebbero trovare in difficoltà con l’eredità.
Un erede dunque alla morte dell’ereditario può comportarsi in questa maniera:
– rinunciare all’eredità
– accettare l’eredità senza riserve
– accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Nel caso di accettazione dell’eredità il mutuo del defunto quindi passerà all’erede che risponderà in prima persona delle condizioni precedentemente contratte dal mutuatario con la banca.
escludere una figlia dai beni ereditari e’ possibile? se lo e come?
Non è assolutamente possibile!
La legittima è la quota di eredità che secondo quanto prevede il Codice Civile spetta ad alcuni eredi, a prescindere dalla volontà del defunto. Eredi legittimi sono coniuge e figli, e, in assenza dei figli, i genitori e in base alla legge non è possibile diseredarli, perchè in questo caso potrebbero impugnare il testamento.
Il consiglio che ti è stato dato è quello giusto.
L’unico problema potresti averlo se, ad esempio, dopo la rinuncia si scopre che quella zia aveva un tesoro nascosto nel giardino di casa sua …
Però scegliendo la rinuncia con la formula del “beneficio d’inventario” risolvi anche questo problema.
Purtroppo sì.
Avendo voi eredi, implicitamente accettato l’eredità di vostro padre, ne assumete pro quota gli obblighi.
L’unica cosa da verificare è che il credito, al debitore garantito dalla fideiussione di vostro padre, sia stato erogato quando vostro padre era ancora in vita.
Nel caso ciò sia stato fatto dopo la morte di vostro padre, allora comincerebbero a sostanziarsi profili di comportamento fraudolento e/o negligente della banca, appellabili in sede legale.
Non servirà a mettervi in allegria, comunque voi potete rivalervi sul debitore.
In ogni caso vi consiglio di affidarvi a professionisti.
Innanzitutto va esaminata la legittimità della documentazione che attesta l’eventuale debito di tuo padre.
Ammesso che l’istanza di rimborso del debito sia legittima, e considerato che non hai chiesto, nei termini, una accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ne discende che sarai costretto ad onorare il debito contratto da tuo padre.
La donazione dovrebbe essere ormai acquisito e certamente non rientra nell’eredità. D’altra parte gli elementi da te riportati non sono molti.
Comunque, bisognerebbe innanzitutto capire se la cartella esattoriale si riferisce in qualche modo a tributi dovuti in relazione al cespite che ti è stato donato.
Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioe’ tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredita’, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e’ composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredita’; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta’
espressa dai medesimi.
Con la rinuncia immediata all’eredità, nelle forme e nei modi dettaggliatamente descritti in questo articolo, non correte alcun rischio e nessuno mai potrà chiedervi di adempiere agli obblighi contratti dai vostri genitori.
Non esistono alternative. Quella descritta è una procedura che vi solleva da qualsiasi richiesta di adempimento. E, abbiate fiducia, vi basta ed avanza.
Chiara, proprio perchè tuo padre non ti ha lasciato nulla avresti dovuto fare una rinuncia all’eredità, purtroppo adesso è troppo tardi…hai ereditato si…I DEBITI!
io lavoro nel recupero crediti, l’unico consiglio che posso darti per non essere tartassata in continuazione è chiedere un forte stralcio, magari stralciando per intero gli interessi e proponendo una cifra per chiudere in un’unica soluzione.
mi dispiace ma non hai altro scampo…
Se il figlio accetta l’eredità del padre, deve pagare tutti i debiti del padre.
Se il figlio rinuncia all’eredità del padre non deve nulla ai creditori del padre.
Caro Danilo, se la morte del garantito estinguesse gli obblighi del fideiussore, credo che ci sarebbe un vertiginoso aumento di omicidi dei debitori “principali”.
Mi dispiace ma i tuoi obblighi verso i creditori rimangono e non ci sono escamotage per uscirne.
Può venirti in soccorso solo il creditore che non segue la corretta procedura nel richiedere il rimborso del debito.
Infatti, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. In altre parole il creditore, per valersi nei confronti del garante, deve dimostrare di avere agito, entro sei mesi dalla scadenza del rimborso del debito, verso il debitore o i suoi eredi.
Solo se è è presente nel contratto di finanziamento una clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., allora il creditore può decidere di agire direttamente contro il garante, senza avere l’obbligo di richiedere, in via preferenziale, il rimborso del debito al debitore o ai suoi eredi.
Quindi in conclusione, se la tua fideiussione contempla la clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., se cioè tu hai rinunciato al beneficio di escussione, il creditore può tichiederti il saldo del debito senza neppure rivolgersi agli eredi del defunto (che, fra l’altro, possono avvalersi della rinuncia all’eredità)
ma se tutti rinunciano alla fine chi paga i debiti?
Nessuno.
Se il creditore non ha ritenuto di doversi cautelare con garanti o coobbligati, può rivalersi solo sui beni del debitore defunto.
Non potrà certo pretendere che i debiti del defunto vengano pagati dai congiunti, che già hanno sacrificato la propria quota di eredità.
Sarebbe un pò troppo, non ti pare?
I creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione solo dopo aver escusso i beni personali e solo fino al valore della quota del coniuge obbligato. Dopodichè entra in gioco il meccanismo, eventuale, di rinuncia all’eredità.
Cercherò di spiegarmi con un esempio.
Supponiamo che il defunto abbia beni personali per un valore di 100 mila euro. E che il patrimonio della comunione abbia un valore di 50 mila euro.
Se i debiti del defunto sono inferiori (anche per un centesimo di euro) a 100 mila euro, non conviene rinunciare all’eredità.
Se il defunto lascia debiti fra 100 mila e 125 mila euro, la rinuncia all’eredità è indifferente. I creditori aggrediranno comunque i beni in comunione fino al valore della quota del defunto (25 mila euro).
Se il defunto lascia debiti in misura superiore a 125 mila euro, è necessario per il coniuge superstite esercitare il diritto alla rinuncia dell’eredità. Altrimenti i creditori potranno aggredire anche i beni in comunione (25 mila euro) e personali del coniuge superstite.
Spero di essere stata chiara.
P.S. Ovviamente ciò vale solo nel caso in cui i debiti siano stati contratti esclusivamente dal defunto.
E che cioè il coniuge superstite non sia nè coobbligato nè garante.
Sono d’accordo Gianfranco.
Grazie per la precisazione.